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Decreto 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 19 (Attività degli agenti della riscossione)

(1) Per le riscossioni a mezzo ruolo acquisite nei sistemi informativi a decorrere dal 1° settembre 2011, gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare distinti versamenti, rispettivamente in favore dell'Erario e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle percentuali di imputazione riportate nella tabella di cui all'allegato G al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) In fase di ripartizione del gettito, l'aggio spettante all'agente della riscossione e' addebitato a ciascuno degli enti percettori di cui al comma 1 in proporzione alle somme ad esso spettanti.

(3) I rimborsi erogati in favore dei contribuenti dagli agenti della riscossione, a seguito di sgravio dei debiti iscritti a ruolo gia' riscossi, sono trattenuti dal gettito riversato ai sensi del comma 1 alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive percentuali di compartecipazione al gettito dei tributi ai quali si riferivano le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio.