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Decreto 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 12 (Modalità di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni)

(1) Con riferimento all'imposta sulle assicurazioni e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito dell'imposta sulle assicurazioni versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.