(1) Per consentire un’adeguata programmazione delle operazioni di vigilanza, di ispezione e di collaudo su tutto il patrimonio ponti, le presenti disposizioni si applicano a regime su tutti i ponti entro cinque anni dalla loro entrata in vigore.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.