(1) Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2011 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, tabelle A e B, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15: