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b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 121)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

Art. 13 (Formazione professionale per adulti e politiche del lavoro)   delibera sentenza

(1)  La Provincia può organizzare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale specificamente rivolti alle cittadine e ai cittadini stranieri, con le seguenti finalità:

  1. permettere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  2. promuovere la conoscenza e l’applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. sviluppare l’acquisizione di competenze interculturali e di mediazione richieste per l’esercizio di specifiche funzioni o professioni all’interno del mondo del lavoro;
  4. rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che pregiudicano la parità di accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri al mercato del lavoro provinciale.

(2)  Nel promuovere le azioni di formazione professionale per adulti previste dalla normativa vigente, la Provincia sostiene le cittadine e i cittadini stranieri con misure di formazione e accompagnamento linguistico orientate all’apprendimento professionale.

(3)  La Provincia favorisce il soggiorno e la permanenza sul territorio di cittadine e cittadini stranieri che, in possesso di un titolo di studio universitario, di istruzione superiore o di particolari specializzazioni professionali, svolgano periodi di addestramento professionale con carattere di lavoro subordinato presso datori di lavoro operanti in provincia oppure partecipino a programmi di ricerca scientifica presso istituti di ricerca pubblici o privati. [In particolare la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, la piena attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento.] 2)

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.
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