(1) La Provincia può sostenere la realizzazione di soluzioni abitative temporanee di accoglienza, anche d’emergenza, nonché iniziative, interventi e progetti di ospitalità e orientamento generale sul territorio a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio provinciale e in situazioni di disagio.
(2) Le agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e la corresponsione del contributo al canone di locazione costituiscono prestazioni provinciali aggiuntive, alle quali le cittadine e i cittadini stranieri possono accedere secondo la normativa provinciale di settore.
(3) La Provincia promuove e sostiene altresì l’accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ad una soluzione abitativa adeguata mediante convenzione con enti pubblici o privati, mediante assegnazione di posti letto nelle case albergo per lavoratori o mediante accesso alle abitazioni convenzionate, qualora sia presentato un regolare contratto per un posto di lavoro in provincia di Bolzano. Per le medesime finalità possono essere attivate iniziative sperimentali con il concorso dei comuni, dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali.
[(4) I requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all’atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale.] 2)
(5) I datori di lavoro che intendono assumere cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, devono presentare ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri. La Provincia esegue procedure di controllo del rispetto degli standard abitativi previsti dalla normativa provinciale di settore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.