(1) Per dare attuazione ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge, la Provincia adotta, come strumento di programmazione, il Programma pluriennale sull’integrazione, approvato dalla Giunta provinciale, predisposto dall'assessorato competente dopo aver acquisito il parere della Consulta provinciale per l'integrazione. 8)
(2) Il Programma pluriennale definisce le priorità d’intervento tra gli obiettivi previsti dalla presente legge, indicando le attività previste, le modalità attuative e di gestione, il quadro temporale e il relativo piano di finanziamento.