1. Per procedere alla valutazione periodica e annuale delle studentesse e degli studenti il Consiglio di classe è composto dal/dalla dirigente scolastico/a, in qualità di presidente, da tutti i docenti delle materie, anche se in compresenza, nonché dai docenti di sostegno assegnati alla singola classe, salvo quanto previsto al comma 3. Per la valutazione delle studentesse e degli studenti, che si avvalgono delle lezioni di religione cattolica, il relativo docente partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe. I docenti delle attività trasversali e/o delle eventuali attività facoltative non appartengono al Consiglio di classe, salvo che si tratti di docenti titolari o di sostegno della medesima classe. Essi sono tenuti a fornire tempestivamente al/alla presidente del Consiglio di classe gli elementi di osservazione e di valutazione raccolti e una proposta di valutazione. I collaboratori per l'integrazione prendono parte agli scrutini senza diritto di voto.
2. Ogni membro del Consiglio di classe ha diritto a un voto. Nel caso di studenti, seguiti da più docenti di sostegno, questi ultimi si esprimono con un solo voto.
3. Le sedute di scrutinio possono aver luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, immediatamente prima della conclusione del relativo periodo di valutazione o prima della fine dell’anno scolastico. Il calendario degli scrutini viene definito dal/dalla dirigente scolastico/a e inserito nel Piano di attività. Gli scrutini intermedi e finali sono presieduti dal/dalla dirigente scolastico/a o dal/dalla suo/a vicario/a o da un insegnante della classe delegato/a dal/dalla dirigente scolastico/a. In caso di assenza di un docente, membro del Consiglio di classe, questi deve essere sostituito con un altro docente di altra classe, preferibilmente della stessa disciplina.