1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve preliminarmente verificare la validità dell’anno scolastico, per ciascuna studentessa e per ciascuno studente. Detta validità costituisce condizione per procedere alla valutazione annuale.
2. La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell’orario complessivo individuale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e ferma restando la presenza di un congruo numero di fondati elementi di valutazione, il Consiglio di classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di cui al comma 2.
4. Il mancato riconoscimento della validità dell’anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
5. Salvo quanto previsto nella disciplina concernente le attività di recupero che ai sensi dell’art. 14, comma 1 sarà adottata con apposita deliberazione di Giunta provinciale, sono ammesse/i alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le studentesse e gli studenti che sono valutati in tutte le materie e nella condotta e, se la valutazione viene espressa con un separato voto in cifre, nell’area di apprendimento trasversale con almeno sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il voto espresso dalla o dal docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, se determinante per la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. In caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.
6. La valutazione positiva delle attività interdisciplinari così come la valutazione positiva delle attività facoltative e della materia Religione cattolica non costituisce requisito per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Tutte le relative valutazioni sono prese in considerazione quale parte del progresso generale di apprendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e costituiscono ulteriori elementi ai fini dell’assegnazione del credito scolastico.