In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa.”

(2) L’articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Dipartimento di prevenzione)

1. Presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico.

2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti.

3. Nel rispetto dell’autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto:

  1. Servizi di Igiene e sanità pubblica;
  2. Servizio di Medicina del lavoro;
  3. Servizio di Medicina dello sport;
  4. Servizio di Dietetica e nutrizione clinica;
  5. Servizio Pneumologico;
  6. Servizio Veterinario;
  7. Sezione di Medicina ambientale.
  8. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione.”

(3) L’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 31/bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:

  1. registro tumori;
  2. registro malattie rare;
  3. registro cause di morte;
  4. registro diabete;
  5. registro dispositivi impiantabili;
  6. registro protesi articolari;
  7. registro patologie cardio-vascolari;
  8. registro patologie cerebro-vascolari.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento d’esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

(4) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Post-trattamento farmacologico di pazienti)

1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un post-trattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all’albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate.”

(6) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.”

(7) Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) un rappresentante delle case di cura private.”

(8) Il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l’ingegneria clinica, l’edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l’ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.”

(9) La lettera o) del comma 3 dell’articolo 45/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base.”

(10) La norma transitoria di cui all’articolo 50, comma 5/bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

(11) 2)

2)
L'art. 9, comma 11, è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera c), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionASSISTENZA E BENEFICENZA
ActionActionSUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ActionActionNORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÁ
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della ”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della , “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)
ActionActionArt. 13 (Abrogazioni)
ActionActionNORME IN MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA
ActionActionDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico