(1) Il numero 7) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
“7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l’erogazione dell’assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.”
(3) Il numero 7) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
“7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;”
(4) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è abrogato.
(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La commissione di appello che decide sui ricorsi avverso il giudizio di una commissione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 10, è integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nei casi da esaminare.”
(6) L’articolo 21 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 21 (Provvedimenti sulle prestazioni economiche – Organo competente) - 1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione è emanato dal direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.”