(1) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“i) sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa le tariffe per le certificazioni micologiche richieste nell’esclusivo interesse privato; tali tariffe sono fissate tenuto conto del costo effettivo della prestazione.”