(1)65)
(2)66)
(3)67)
(4)68)
(5)69)
(6)70)
(7)71)
(8)72)
(9)73)
(10)74)
(11)75)
(12)76)
(13)77)
(14)78)
(15)79)
(16)80)
(17)81)
(18)82)
(19)83)
(20)84)
(21)85)
(22)86)
(23)87)
(24)88)
(25)89)
(26)90)
(27)91)
(28) Il punto 7 dell'allegato A della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 1 della presente legge.
(29) Il punto 5 dell'allegato B della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 2 della presente legge.
(30) I punti 26, 30, 38 e 51 dell'allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 3 della presente legge.
(31) I punti 38 e 41 dell'allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 4 della presente legge.
(32) Dopo il punto 43 dell'allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il punto 44 come da allegato n. 4 della presente legge.
(33) Il punto 36 dell'allegato G della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 5 della presente legge.
(34) Il punto 18 dell'allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.
(35) Il testo italiano della nota (1) dell'allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.
(36) I punti 4 e 8 dell'allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 7 della presente legge.
(37) Dopo il punto 11 dell'allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono aggiunti i punti 12, 13, 14, 15 e 16, come da allegato n. 7 della presente legge.
(38) Il punto 2 dell'allegato M della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 8 della presente legge.