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Delibera N. 428 del 13.02.2006
Approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimetnale delle Venezie

Allegato
 

STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLE VENEZIE

 

ART. 1 – NATURA E SCOPI DELL'ENTE

1.     L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in seguito denominato “Istituto”, è un ente sanitario, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell'accordo allegato alle leggi della Regione Veneto n. 34 del 29/11/2001, della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n.18 del 29/07/2002, della Provincia Autonoma di Trento n.2 del 19/02/2002 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11 del 5/11/2001 di seguito denominato “accordo”.

2.     L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle province autonome di Bolzano e Trento ed assicura agli enti cogerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria.

3.     L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le università e gli istituti di ricerca italiani e stranieri e anche con enti e organizzazioni pubblici e privati finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca, formazione e al miglioramento dei servizi erogati.

 

ART. 2 – SEDE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1.     L'Istituto ha sede in Legnaro ed è articolato sul territorio degli Enti cogerenti, in Sezioni periferiche, dotate di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

2.     Le sezioni periferiche dell'Istituto sono quelle, attualmente esistenti, corrispondenti ai laboratori diagnostici già operanti sul territorio degli Enti cogerenti alla data di operatività dell'accordo e le altre Sezioni successivamente istituite per dotare il territorio dei medesimi Enti di nuovi laboratori periferici. L'istituzione di nuove sezioni o la eventuale soppressione di Sezioni già operanti, è disposta con apposito provvedimento della Giunta della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, su proposta del Comitato di indirizzo e di programmazione.

3.     Il regolamento di organizzazione interna dei Servizi dell'Istituto individua, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 3, dell'accordo, anche l'organizzazione interna e il funzionamento delle sezioni periferiche, individuando in particolare il settore o i settori di analisi da istituire e da rendere operativi all'interno di ciascuna di esse.

4.     L'attività dell'Istituto si conforma, il più possibile, alle normative vigenti in materia di qualità dei servizi.

 

ART. 3 - COMPITI

1.     L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2.     In particolare svolge i seguenti compiti:

a)     la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b)     il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c)     gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e)     il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f)     la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti, come stabilito dalla normativa vigente, avvalendosi del centro epidemiologico presso la sede dell'Istituto;

g)     l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

h)     l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

i)     lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l)     la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m)     l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

n)     l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;

o)     l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;

p)     la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;

q)     la elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r)     la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

3.   L'Istituto inoltre:

a)     opera come strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni animali disposte dalle Regioni e dalle province autonome;

b)     svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e delle province autonome;

c)     effettua su disposizioni delle Regioni e delle Province autonome verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;

d)     effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale;

e)     provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni e dalle Province autonome singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

 

4.     I singoli Enti cogerenti possono disciplinare mediante accordo o convenzione con l'Istituto, le modalità che l'Istituto deve osservare e le strutture a cui l'Istituto deve fare riferimento nei rapporti con le rispettive Amministrazioni Regionali o Provinciali e, comunque, nello svolgimento dei propri compiti.

 

ART. 4 – PRODUZIONE

L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della salute e dalle Regioni e dalle province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
 

ART. 5 -PRESTAZIONI NELL' INTERESSE DEI PRIVATI

Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 3, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
Le modalità, i criteri e le condizioni per lo svolgimento, da parte dell'Istituto delle attività previste al comma 1 sono stabilite dal Comitato d'indirizzo e programmazione di cui all'art.20 dell'accordo.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione la Giunta della Regione del Veneto approva il tariffario delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, dell'accordo.
 

ART. 6 - ORGANI DELL'ISTITUTO

1.  Sono organi dell'Istituto:

a)     il Consiglio di amministrazione e il suo Presidente;

b)     il Direttore generale;

c)     il Collegio dei revisori.

 

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.     Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri dei quali uno designato dal Ministero della salute, due dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Bolzano ed uno dalla Provincia autonoma di Trento, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

2.     Non possono far parte nel Consiglio di amministrazione:

a)     i membri dei Consigli delle Regioni e delle province autonome;

b)     coloro che hanno rapporti commerciali e comunque di utenza con l'Istituto;

c)     coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

d)     coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali e provinciali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti delle Regioni e delle province autonome;

3.     I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a)     scioglimento del Consiglio;

b)     dimissioni volontarie;

c)     incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma precedente;

d)     condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e)     assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

4.     Ove si verifichi una delle condizioni di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 3, il Presidente del Consiglio di amministrazione la segnala senza ritardo al Presidente della Giunta regionale o provinciale competente per i successivi adempimenti, informandone per conoscenza gli altri enti cogerenti.

 

ART. 8 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.
In particolare nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Amministrazione:

a)     elegge il Presidente ed il Vicepresidente;

b)     predispone le modificazioni dello Statuto, e le trasmette per l'approvazione alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome cogerenti;

c)     adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale;

d)     definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

e)     approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale predisposti dal Direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;

f)     verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;

g)     approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;

h)     valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale le relative osservazioni;

i)     propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione del Veneto conformemente all'articolo 5, comma 3 dell'accordo;

l)     approva il budget annuale delle sezioni periferiche ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'accordo;

m)     risponde alle richieste di chiarimenti formulate dalle Giunte delle Regioni e Province cogerenti sugli atti sottoposti ad approvazione ai sensi degli artt. 9 e 21 dell'accordo.

 

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.     Il Consiglio di amministrazione elegge nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2.     Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

3.     Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni bimestre, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

4.     La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento. In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione delle sedute è disposta con preavviso di almeno due giorni.

5.     Il Presidente può comunicare un ordine del giorno suppletivo non oltre le 72 ore antecedenti la riunione, anche per via telematica.

6.     In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente e qualora siano ambedue assenti, per legittimo impedimento, ove sia necessario adottare urgenti provvedimenti, dal consigliere più anziano di età.

7.     Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore generale con voto consultivo, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario.

8.     Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

9.     Il Consiglio, con voto unanime di tutti i componenti, può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

 

ART.10 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.     Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. Nella medesima seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente.

2.     Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. Quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio di amministrazione, convoca il Consiglio stesso, entro 10 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare indicati nella richiesta medesima. Della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli enti cogerenti e al Presidente del Collegio dei revisori per le materie concernenti la gestione economica dell'Istituto.

3.     In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 lett. g) necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.

4.     In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

5.     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo e programmazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, dell'accordo.

 

ART. 11 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il Direttore generale:

a)     sovrintende al funzionamento dell'Istituto;

b)     predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c)     predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

d)     assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

e)     stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposti dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

f)     propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al Consiglio di amministrazione;

g)     predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

h)     predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

i)     predispone e applica il tariffario di cui all'articolo 5 dell'accordo;

l)     nomina con provvedimento motivato il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo;

m)     partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo e programmazione ai sensi dell'art. 20, 3 comma, dell'accordo;

n)     convoca il Collegio dei revisori per la prima seduta ai sensi dell'art. 14, 2 comma, dell'accordo.

 

Nei casi di impedimento o di assenza del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.

Il Direttore generale è nominato con le modalità stabilite dall'art. 13 dell'Accordo.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il 70° anno di età.

Per quanto non previsto si applicano le norme dell'accordo e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
 

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1.     Il Collegio dei revisori è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministero del Tesoro e due designati a rotazione rispettivamente dalle Regioni e dalle province autonome, scelti tra i revisori contabili abilitati al controllo di legge dei documenti contabili.

2.     Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale o delle province autonome.

3.     Il Collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:

a)verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonchè il bilancio di esercizio;

c) verifica la corrispondenza di quanto indicato al punto a) ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

4.     I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

 

ART. 13 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO

1.     Il Direttore amministrativo ed il Direttore Sanitario vengono nominati dal Direttore Generale e coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

2.     Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3.     In particolare il Direttore amministrativo:

a.     dirige i servizi tecnico-amministrativi dell'Istituto;

b.     avanza proposte al Direttore generale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi ed esprime parere obbligatorio per i profili di legittimità sugli atti relativi alle materie di competenza;

c.     svolge attività, specificatamente individuate, su delega del Direttore generale.

4.     Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

5.     In particolare il Direttore sanitario:

a.     dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l'attività scientifica di ricerca;

b.     avanza proposte al Direttore generale per l'adozione di provvedimenti deliberativi ed esprime parere obbligatorio per i profili tecnici sugli atti relativi alle materie di competenza;

c.     svolge attività, specificatamente individuate, su delega del Direttore generale.

6.     Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile.

7.     Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati. Essi possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

 

ART. 14 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE

1.     Il Collegio di Direzione è un organo collegiale di consultazione tecnica del Direttore generale ed è composto come segue:

Direttore generale;

Direttore sanitario;

Direttore amministrativo;

due rappresentanti dei dirigenti responsabili di struttura complessa di cui uno rappresentante delle strutture periferiche.

2.     Esso viene convocato dal Direttore generale, almeno due volte l'anno, e si esprime sulle seguenti materie:

a.     elaborazione dei programmi di attività;

b.     programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie;

c.     organizzazione e sviluppo dei servizi;

d.     governo delle attività sanitarie;

e.     utilizzo delle risorse umane;

f.     valutazione dei risultati;

g.     formazione ed aggiornamento del personale.

 

ART. 15 – IL PERSONALE

1.     Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

 

ART. 16 - CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

1.     L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte.

 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1.     Il presente Statuto trova applicazione dalla data dell'ultimo atto di approvazione delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome cogerenti.

2.     Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra gli enti cogerenti di cui alle leggi richiamate al comma 1 dell'art.1 del presente Statuto.

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