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Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)

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3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti

Per favorire una idonea applicazione della normativa vigente e conseguire un miglioramento del servizio da rendere agli utenti, previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, si riportano di seguito le tipologie di impianti che compongono la rete distributiva, la loro configurazione e la loro classificazione convenzionale:

3.1.1 stazione di servizio: impianto costituito da:

  1. almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina per offrire riparo ai mezzi ed al personale durante l’effettuazione del rifornimento
  5. una superficie coperta di almeno m² 40 per locali destinati agli addetti e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante,
  6. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti,
  7. magazzino, deposito per l’olio lubrificante, lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni; inoltre, l’impianto è dotato anche di attrezzature per servizi accessori vari;

3.1.2 stazione di rifornimento: impianto costituito da

  1. almeno tre colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina per offrire riparo ai mezzi ed al personale durante l’effettuazione del rifornimento;
  5. una superficie coperta di almeno m² 30 per locali destinati agli addetti e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante,
  6. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;
  7. inoltre, l’impianto è dotato anche di attrezzature per servizi accessori vari;

3.1.3 chiosco: impianto costituito da:

  1. almeno due colonnine a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l‘effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori della sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina a copertura delle sole colonnine;
  5. un locale con superficie massima di 20 m² adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente alla esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburanti, nonché servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;

3.1.4 punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria, collocato comunque in area fuori strada.

Per quanto concerne le superfici edificabili e le dimensioni delle strutture dell’impianto, devono essere osservate, oltre alla normativa urbanistica, alle disposizioni del PUC (piano urbanistico comunale) e del PPC (piano paesaggistico comunale), i seguenti parametri per le stazioni di rifornimento e stazioni di servizio:

  1. e strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensilina;
  2. le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno cinque metri dal ciglio stradale e dai confini dell’impianto stesso. All’interno dell’area di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper;
  3. la superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 15 % della superficie complessiva dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

L‘articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, contempla la possibilità di prevedere tipologie strutturali minime degli impianti. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere quindi realizzati secondo i parametri di cui sopra e su un‘area, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, avente una superficie minima non inferiore a quella riportata nella tabella seguente:

 

Superficie minima m²/ Mindestfläche in m²

Tipo di impianto

Art der Anlage

Zona / Zone 2

Zona / Zone 3

Zona / Zone 4

Stazione di servizio

Großtankstelle

1.000

1.200

1.500

Stazione di rifornimento

Tankstelle

800

1.00

1.200

Chiosco

Kiosk

400

500

700

Non sono definite le superfici per la zona centro storico, in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

Nel rispetto delle superfici sopra specificate è possibile consentire, in casi di comprovata necessità, un margine di tolleranza nella misura del 10%, estensibile al 25% nelle località montane o isolate.

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ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionActionAllegato
ActionActionPARTE III
ActionActionPremessa
ActionAction3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti
ActionAction3.2 Zone e tipologie di impianto
ActionAction3.3 Situazioni di incompatibilità per nuovi impianti
ActionAction3.4 Distanze minime
ActionAction3.5 Installazione nuovi impianti
ActionAction3.6. Modifica degli impianti
ActionAction3.7 Sospensione dell’attività e rimozione dell’impianto
ActionAction3.8 Domande concorrenti
ActionAction3.9 Accessi e insegne
ActionAction3.10 Indicazioni per l’utenza
ActionAction3.11 Impianti di distribuzione di carburanti privati interni
ActionAction3.12 Attività complementari
ActionAction3.13 Attuazione direttive
ActionAction3.14 Sanzioni
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
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