1. Le seguenti fattispecie determinano la revoca dell'assegnazione del miniappartamento:
a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
b) l'abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri assegnatari, qualora, in entrambi i casi, ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione del complesso residenziale;
c) la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti, comprovati da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;
d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;
e) a morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;
f) la revoca del permesso di soggiorno per assegnatari stranieri;
g) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano;
h) l'assenza per oltre 30 giorni l'anno, non precedentemente comunicata e motivata,
i) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 3 dei presenti criteri. Il Comprensorio Sanitario di Bolzano dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può disporre la proroga della permanenza nel miniappartamento oltre al termine di cui all'articolo 3, comma 1 a coloro che possiedono i requisiti previsti per l'assegnazione dei miniappartamenti e che non hanno subíto o non hanno in corso provvedimenti di rilascio del miniappartamento previsti dal presente articolo, fino al massimo di 3 anni ripetibili,
l) la cessione del miniappartamento a terzi;
m) la ripetuta aggressione ad altri assegnatari dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;
n) l'uso del miniappartamento per scopi illeciti ed immorali;
o) l'abuso nel godimento del miniappartamento;
p) il comportamento irrispettoso nei confronti del personale IPES o del personale addetto alla custodia del complesso residenziale, e ciò dopo due intimazioni scritte;
q) L'ospitalità di persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.
2. In caso di comprovata presenza di un motivo di revoca ai sensi del comma 1 di quest'articolo, il Presidente dell'IPES o la persona da lui incaricata revoca l'assegnazione del miniappartamento e ordina all'assegnatario di lasciare libero il miniappartamento entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione dell'assegnatario dall'assegnazione di miniappartamenti o di un posto letto in una casaalbergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del miniappartamento, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno.