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Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)

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Art. 6

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5 il richiedente deve comunicare all'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata il nome del locatario e inoltre inviare la seguente documentazione:

a) per gli apprendisti e per i lavoratori:

1) a dichiarazione dalla quale risulta il tipo di rapporto (di apprendistato o di lavoro a tempo determinato o indeterminato);

b) per gli studenti:

1) la dichiarazione dalla quale risulta la tipologia di studi frequentati e la loro durata;

c) per gli anziani:

1) copia della carta di identità;

2) il certificato di residenza da cui risulta che l'anziano ha la residenza anagrafica da almeno cinque anni in un comune della provincia.

2. La documentazione di cui al comma 1 può essere sostituita anche da un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dall'affittuario della camera.

3. L'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata può richiedere la produzione della normale documentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ai fini del controllo dei dati contenuti nella dichiarazione.