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Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)

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Art. 5

1. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta dal Direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.