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Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)

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Art. 3

1. La locazione di singole camere ai sensi dell'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti regole:

a) fatta salva la disposizione, in base alla quale possono essere date in locazione al massimo due camere, l'abitazione deve rimanere adeguata ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, tenendo conto del numero di tutte le persone che occupano l'abitazione;

b) le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona;

c) le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione;

d) Il canone di locazione non deve superare il 75 percento dell’importo che può essere richiesto per un posto alloggio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.122 dell’11 febbraio 2014. Ció comporta quindi:
1) Euro 290,00 x 0,75 = Euro 217,50 per stanza singola;
2) Euro 220,00 x 0,75 = Euro 165,00 per posto letto in stanza doppia,

e) la quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.