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Delibera N. 1273 del 04.05.2009
Legge 28 novembre 1965, n. 1329 - Modifica dei criteri per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329

Allegato

Criteri e modalità per l'attuazione della legge del 28 novembre 1965, n. 1329

(Legge Sabatini)

 

PARTE I

 

Art. 1

finalitá

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

art. 2

criteri e modalità

1. prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nella Parte II e III.

 

art. 3

concessione delle agevolazioni.

1. All'applicazione dei beneficiari di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 provvede un soggetto convenzionato (Gestore) con la Provincia autonoma di Bolzano che opererà in conformità ai principi stabiliti dai presenti criteri applicativi.

2. Gli atti deliberativi inerenti le agevolazioni di cui alla legge 1329/65 sono affidati alla Giunta provinciale, che:

a) delibera sulle singole operazioni di agevolazione, nonché in ordine alle revoche, rinunce, transazioni e quant'altro sia necessario all'attuazione o risoluzione del rapporto, anche con banche ed intermediari finanziari, entro i limiti ed i principi fissati con i presenti criteri;

b) approva annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze e del contenzioso in essere; (la suddetta situazione contabile è predisposta dal Gestore)

c) approva i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi spettanti al Gestore;

d) fissa orientamenti e modalità operative per l'applicazione dei presenti criteri, anche riguardo ai rapporti fra Gestore, banche e convenzionate e imprese beneficiarie.

 

PARTE II

DEFINIZIONI

 
Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. “Gestore” indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Provincia Autonoma di Bolzano; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;

2. “PMI”, indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

3. “PMI agricole ” indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;

4. “Banche”, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

5. “Società di Leasing”, indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;

6. “Confidi”, indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

7. “Operazioni finanziarie”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari;

8. “Tasso di riferimento” indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

9. “Tasso di contribuzione” indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Provincia Autonoma di Bolzano;

10      “Impresa in difficoltà” indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);

11.     “Domanda di agevolazione” indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

12.      “Richiesta di intervento”indica la richiesta presenta al soggetto Gestore;

13.     “Avvio dell'investimento” indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l'inizio di esecuzione dell'investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, emissione effetti cambiari, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione;

14.     “Realizzazione dell'investimento” indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che:

il contratto di acquisto è stato stipulato;

il macchinario è stato consegnato;

il costo del macchinario è stato fatturato;

gli effetti sono stati emessi;

il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

il contratto di acquisto è stato stipulato;

il macchinario è stato consegnato;

il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;

c)     il finanziamento è stato erogato;

d)     nel caso di locazione finanziaria, che:

il contratto di leasing è stato stipulato;

e) il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore.

 

PARTE III

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

 

art. 1

Soggetti richiedenti

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

a) le Banche;

b) le Società di Leasing;

c) i Confidi;

d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d., sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

 

art. 2

Soggetti beneficiari

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, iscritta presso la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (R.E.A.).

 

art. 3

Attività escluse dall'intervento

3.1 Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007):

industria carboniera e dell'acciaio (05.10.01, 05.20.02, 08.92.03, 07.10.04, 07.29.05,09.90.06);

siderurgia (24.10.07, 24.20.18, 24.20.29);

costruzioni navali (30.11.010, 33.15.011);

fibre sintetiche (20.60.0);

trasporto merci su strada (49.41);

trasporto aereo (51)

pesca (03.1);

acquacoltura (03.2).

 

art. 4

Iniziative ammissibili

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio “a freddo”).

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

 

art. 5

Operazioni agevolabili

5.1 Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100% dell'investimento.

 

art. 6

Intervento contributivo

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario.

6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino al limite di euro 5.000.000,00 di costo ammissibile dei macchinari, in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c, nonché nel caso delle imprese agricole a quelle presentate direttamente al Gestore dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 50% del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006, in particolare:

l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);

non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il riscatto del bene oggetto dell'agevolazione;

gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Per tutti i settori ad esclusione del settore, regolato dal punto 6.10, della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere investimenti tesi:

a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;

6.16 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.

6.17 Il contributo decorre:

nel caso di sconto di effetti, dalla data di emissione dei titoli ovvero dalla data della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'emissione dei titoli;

nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della  macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;

nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;

6.18 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, si applicano i limiti di cui al punto 6.10, al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, i limiti di cui al punto 6.11, mentre a tutti gli altri settori i limiti di cui al Regolamento CE n. 800/08 art. 15.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

 

art. 7

Procedimento

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di alle lettere a., b., e c. del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d. del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, corredate, se necessario, delle informazioni antimafia, sono deliberate dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 A seguito della delibera della Giunta provinciale il Gestore comunica in forma scritta, entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari, ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

7.14 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.15 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.16 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando il modulo predisposto, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse possono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.17 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.18 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.19 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.20 Il contributo è bonificato all'impresa destinataria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

 

art. 8

Variazioni

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

 

art. 9

Revoca del contributo

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;

b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di acquisizione del macchinario;

c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di acquisizione del macchinario;

d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;

e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;

f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è  revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;

g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

 

art. 10

Procedimento di revoca

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo il Gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Provincia Autonoma di Bolzano, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

 

art. 11

Ispezioni e controlli

11.1 Il Gestore su indicazione della Provincia Autonoma di Bolzano, può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione provinciale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

 

art. 12

Riferimenti normativi

Legge 28.11.1965, n. 1329;

Legge 19.12.1983, n. 696, art.3;

Legge 16.2.1987, n. 44;

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73;

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87;

Legge 17.05.1999 n. 144, art. 15;

Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;

Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11

Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006;

Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008.

 
1“Estrazione di antracite e litantrace”
2“Estrazione di lignite”
3“Estrazione di torba”
4“Estrazione di minerali metalliferi ferrosi” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).
5“Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese).
6“Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali”
7“Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe” (CECA)” (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite,  lamiere  laminate  a  freddo inferiori a 3 mm,  lamiere  magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
8“Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura” (tutta la categoria).
9“Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili” (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

10Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche,  limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

11Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota

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