In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Trasporto infermi urgenti e non urgente: approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del servizio di trasporto sanitario in Alto Adige

Anlage

LINEE GUIDA CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PUBBLICO IN ALTO ADIGE

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. Ambito di applicazione.

Le presenti linee guida definiscono gli aspetti organizzativi del servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente (programmato) con autoambulanza sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
 

2. Tipi di trasporto.

I tipi di trasporto si articolano in:

a)     Trasporto d'urgenza (comprensivo del trasporto neo-natale);

b)     trasporto non urgente (programmato);

c)     trasporto di materiale sanitario (plasma, prove di laboratorio, latte materno ecc.);

d)     trasporto d'organi e di medicinali.

 

3. Accesso.

L'accesso al servizio può avvenire per il trasporto sanitario urgente attraverso la Centrale operativa 118, per il trasporto non urgente (programmato) attraverso la prescrizione di  medici  all'uopo autorizzati.
 

4. Gestione del servizio.

Le Aziende Sanitarie assicurano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente :

a)     direttamente, attraverso i propri servizi

b)     tramite terzi autorizzati /accreditati

Il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza può essere anche affidato in appalto ad organizzazioni di volontariato.
 

5. Requisiti per la concessione dell'autorizzazione sanitaria/accreditamento.

I requisiti per la concessione dell'autorizzazione sanitaria/ accreditamento saranno deliberati con apposito provvedimento dalla Giunta Provinciale.
Fino all'entrata in vigore dei  criteri di autorizzazione /accreditamento e del relativo provvedimento di rilascio valgono le disposizioni nazionali e provinciali vigenti.
 
6. Servizi polivalenti.
Le Aziende Sanitarie sono tenute a realizzare forme organizzative idonee all'integrazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, allo scopo di garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità.
A tal fine possono essere individuate forme sperimentali di trasporto finalizzate all'utilizzo polivalente dei mezzi di trasporto sanitario urgente e non urgente previa autorizzazione dell'Assessore Provinciale alla Sanità. Detti modelli organizzativi non possono peraltro compromettere la funzionalità e l'efficienza del trasporto sanitario urgente .
 

1. TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA

7. Tempi di intervento.
Il soccorso sanitario urgente di norma deve essere effettuato in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana ed a 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica).
 
8. Centrale operativa (118).
Alla Centrale Operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero 118.
Compito della Centrale Operativa è di garantire il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito del territorio provinciale e di attivare la risposta ospedaliera 24 ore su 24, in conformità a quanto previsto dall'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/03/92, in quanto applicabile, e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.591 del 23/02/99 e successive modifiche ed integrazioni.
 
9. Dislocazione delle postazioni dei mezzi di soccorso.
La dislocazione sul territorio delle postazioni dei mezzi di soccorso è definita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 03/12/01 e successive modificazioni.
 
10. Operatività delle postazioni dei mezzi di soccorso.
L'operatività delle postazioni dei mezzi di soccorso deve essere garantita per 24 ore al giorno e per 12 mesi all'anno, salvo diversamente indicato dall'Assessore Provinciale alla Sanità.
 
11. Classificazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Gli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, suddivisi in base alla destinazione d'uso, vengono classificati nelle seguenti tipologie:

a)     Ambulanza di soccorso di base e di trasporto (Tipo B): l'ambulanza di soccorso di base e di trasporto è fondamentalmente dedicata al trasporto di pazienti in condizioni non critiche ;

b)     Ambulanza di soccorso e soccorso avanzato (Tipo A): l'ambulanza di soccorso viene impiegata per la stabilizzazione di pazienti critici prima e durante il trasporto .

c)     Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica) – : nelle zone in cui un medico di emergenza deve intervenire con il sistema "rendez-vous” in presenza di più ambulanze di soccorso nelle aree territoriali di competenza, vengono utilizzati automezzi veloci adatti alle caratteristiche orografiche del territorio.

 
12. Dislocazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
La dislocazione sul territorio degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza viene definita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 03/12/2001 e successive modificazioni.
La Centrale Operativa, in accordo con le organizzazioni di soccorso interessate, ha comunque la possibilità di disporre modifiche alla dislocazione degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, nel caso in cui siano insorte situazioni particolari, anche temporanee tali da pregiudicare le finalità del servizio. Tale diversa dislocazione deve comunque salvaguardare il buon funzionamento e la correttezza del servizio su tutto il territorio provinciale; le modifiche alla dislocazione nel territorio provinciale degli automezzi di soccorso, disposte dalla Centrale Operativa, devono essere comunicate tempestivamente e per iscritto all'Ufficio competente provinciale.
 
13. Caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Le caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza vengono definite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
14. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
Di regola il personale non medico è costituito da un autista- soccorritore e da un soccorritore.
Di conseguenza le autoambulanze in Provincia di Bolzano sono equipaggiate come di seguito riportato:

a)     ambulanza di soccorso di base e di trasporto (Tipo B): l'equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore e da un soccorritore, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;

b)     ambulanza di soccorso e soccorso avanzato (Tipo A): l'equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore, in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria, da un soccorritore (e/o un infermiere professionale) con preparazione specifica ed eventualmente dal medico di emergenza, il quale può far parte dell'equipaggio oppure intervenire con il sistema "rendez-vous”;

c)     automezzo con personale medico a bordo: l'equipaggio è costituito da un medico e da un autista soccorritore (e/o un infermiere professionale), con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza.

 
15 Progetti sperimentali.
Le Aziende Sanitarie possono attuare progetti sperimentali che prevedano quale personale sugli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza la figura dell'infermiere professionale. In tal caso sono tenute a chiedere autorizzazione preventiva  da parte dell'Assessore Provinciale alla Sanità.
È fatta salva la possibilità per la Provincia di attivare progetti pilota indirizzati in tal senso.
I progetti già attivati prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida possono essere continuati fino all'eventuale revoca da parte dell'Assessore competente.
 
16. Equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza deve essere conforme, a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Spetta al responsabile del Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai direttori sanitari delle organizzazioni di soccorso, una verifica periodica sul rispetto delle disposizioni.
 
17. Limiti di impiego degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza.
I limiti di impiego degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza vengono definiti:

a)     con il raggiungimento dei 250.000 km di percorrenza complessiva;

b)     con il raggiungimento degli 8 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati e possono comunque essere destinati al trasporto sanitario non urgente o programmato.
 
18. Dotazione minima di personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
Ogni postazione dei mezzi di soccorso deve possedere una dotazione minima di personale (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) tale da garantire complessivamente la copertura delle ore annue di servizio per ciascun automezzo destinato al trasporto sanitario di emergenza dislocato presso la postazione stessa, salvo diversamente indicato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4326 del 3/12/2001 e successive modificazioni.
Il personale rientrante nella dotazione minima prevista deve possedere almeno un livello di formazione specifica secondo quanto indicato al punto 19 del presente atto.
Il personale rientrante nella dotazione minima prevista deve essere maggiorenne.
I conducenti degli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza, devono avere un'età minima di 21 anni e devono essere in possesso della patente di servizio in conformità alle normative vigenti ( D.P.G.P. n.7 del 25/02/2000).
 
19. Addestramento e formazione del personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
L'addestramento e la formazione del personale impiegato nel servizio di trasporto infermi viene disciplinato dalla Giunta Provinciale, ai sensi di quanto indicato nel punto 3.4 della Deliberazione Provinciale n. 2020 del 1991 e nell'art. 72 della Legge Provinciale n. 7 del 05/03/01, e successive modifiche ed integrazioni.
In attesa che la Giunta Provinciale definisca le caratteristiche ed i contenuti di tali corsi è ammesso l'utilizzo sugli automezzi destinati al trasporto sanitario di emergenza di operatori in possesso di attestati rilasciati dalle associazioni di soccorso che prevedono un minimo di 450 ore di insegnamento teorico-pratico con il superamento di esami.
Le associazioni sono tenute altresì ad organizzare corsi di aggiornamento secondo quanto disposto dalla normativa provinciale.
 
20. Equipaggiamento del personale dedicato al trasporto sanitario di emergenza.
L'equipaggiamento previsto per il personale addetto al trasporto sanitario di emergenza deve essere conforme al Decreto Legislativo del 19/09/94 n. 626, in quanto applicabile, e deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
 
21. Direttore sanitario.
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto sanitario devono individuare un direttore sanitario.
Il direttore sanitario deve essere medico abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto all'albo. Il direttore sanitario può avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro da dipendente, oppure di collaborazione professionale, oppure volontario.
 
22. Funzioni del Direttore sanitario.
Il direttore sanitario è responsabile della conduzione igienico-sanitaria ed in particolare esercita la sorveglianza sanitaria sul personale addetto al trasporto sanitario di emergenza, adotta le misure e fa adottare i provvedimenti di sorveglianza sanitaria concernenti gli ambienti delle postazioni ed i mezzi di soccorso, è responsabile della tenuta ed aggiornamento della documentazione sanitaria relativa al personale in servizio, verifica, in collaborazione con i responsabili delle postazioni, il livello di formazione e preparazione del personale ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento in conformità a quanto definito dalla normativa provinciale.
 
23. Tipologie e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso le postazioni dei mezzi di soccorso.
Le postazioni dei mezzi di soccorso devono essere dotate di spogliatoi e locali riposo per il personale, servizi igienici, spazi adibiti alle comunicazioni radio e telefoniche, spazio archivio per la documentazione amministrativa, spazi per il deposito del materiale (pulito, sporco, infetto), locale adibito ad uso esclusivo alle attività di pulizia ed igienificazione (attrezzature sanitarie, divise dei soccorritori, biancheria), locali adibiti allo stazionamento al coperto degli automezzi di soccorso dislocati presso la postazione.
 
24. Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza e apparati di telefonia.
Le postazioni dei mezzi di soccorso devono essere dotate di apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza ed apparati di telefonia, che risultino a norma secondo quanto disposto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel comunicato relativo al D.P.R. del 27/03/92, in quanto applicabile, e secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 
25. Responsabile della postazione dei mezzi di soccorso.
In ciascuna postazione dei mezzi di soccorso deve essere nominato un responsabile della postazione stessa. Il responsabile può essere assegnato anche a più postazioni.
Il responsabile della postazione dei mezzi di soccorso deve avere con l'ente o organizzazione che gestisce il soccorso, un rapporto di lavoro di dipendenza, subordinato oppure volontario.
 
26. Funzioni del responsabile della postazione dei mezzi di soccorso.
Al responsabile compete la gestione operativa nonché l'organizzazione generale della postazione dei mezzi di soccorso ed in particolare si occupa della gestione di tutto il personale in servizio presso la postazione stessa (predisposizione dei turni, composizione degli equipaggi, verifica del livello di formazione, divisa ed equipaggiamento), degli ambienti della postazione (arredi, attrezzature sanitarie, sistema di radio comunicazione, pulizia e sanificazione), degli automezzi di soccorso (revisione meccanica, equipaggiamento, pulizia e sanificazione), della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione da conservare presso la postazione, della collaborazione con gli altri servizi/enti/strutture del Sistema provinciale di emergenza sanitaria.
 
27. Documentazione minima da conservare presso la postazione dei mezzi di soccorso.
Presso la postazione dei mezzi di soccorso deve essere raccolta e conservata, in apposito archivio anche computerizzato, la documentazione riguardante il personale in servizio presso la postazione stessa (tipologia di rapporto di lavoro, qualifica/livello di formazione raggiunto), la documentazione relativa ai trasporti di emergenza effettuati (identificativo evento, orari, chilometri percorsi, composizione degli equipaggi), la documentazione concernente gli automezzi di soccorso dislocati presso la postazione (tipo di autoveicolo, modello, data della prima immatricolazione, numero di targa, equipaggiamento e dotazione di bordo), altra documentazione riguardante la postazione (documento sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, autorizzazioni e procedure specifiche riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, inventario degli arredi ed attrezzature).
 
28. Trattamento dei dati personali.
Il personale addetto al trasporto sanitario di emergenza (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31/12/96 e dai decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99 e n. 282 del 30/07/99.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31/12/96 e nei decreti legislativi collegati n. 135 del 11/05/99, n. 281 e n. 282 del 30/07/99, nello svolgimento di qualunque attività concernente il trattamento di dati personali.
 
29. Documentazione unitaria e sistema informativo.
Per consentire una corretta elaborazione dei dati di attività del servizio, tutti i trasporti sanitari di emergenza devono essere registrati dagli operatori compilando i protocolli uniformi di rilevazione con caratteristiche previste dalla normativa provinciale.
 
30. Relazione sull'attività svolta.
Ciascun ente o associazione che si occupa del trasporto sanitario di emergenza redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta che viene diffusa all'interno dell'organizzazione di soccorso stessa ed inviata all'Assessore alla Sanità, agli altri servizi appartenenti al Sistema provinciale dell'emergenza sanitaria e agli enti gestori del servizio di trasporto sanitario di emergenza.
 
31. Copertura assicurativa del personale adetto al trasporto sanitario di emergenza.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, in particolare per:

a)     la copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività svolta con massimale non inferiore a 5 milioni di euro;

b)     la copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale addetto al trasporto sanitario di emergenza (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori).

 

1a. TRASPORTO SANITARIO NEONATALE

32. unità di trasporto neonatale.
Per unità di trasporto neonatale si intende l'insieme delle attrezzature dedicate al trasporto del neonato. Il trasporto del neonato deve essere sempre effettuato mediante il modulo che viene successivamente posizionato sul mezzo di trasporto.
L'unità deve essere dotato di un carrello che ne permetta gli spostamenti in modo agevole e rapido e deve essere dotato di un sistema stabile di ancoraggio sui diversi automezzi di trasporto impiegati.
L'unità di trasporto neonatale rientra nella dotazione dell'unità di terapia intensiva neonatale che presta servizio di trasporto. Il primario della T.I.N. nomina un responsabile del modulo di trasporto neonatale, il quale si occupa della verifica della disponibilità all'uso e della scadenza dei farmaci, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sanitarie contenute nel modulo stesso.
Per assicurare la continuità del servizio, ogni unità di terapia intensiva neonatale che presta servizio di trasporto deve essere dotata di 2 moduli con le medesime caratteristiche operative
 
33. Operatività del Servizio di trasporto sanitario neonatale.
L'operatività del Servizio di Trasporto Sanitario Neonatale deve essere garantita per 24 ore al giorno e per 12 mesi all'anno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3588/92.
 
34. Ubicazione delle postazioni degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
Le postazioni degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale devono essere collocate presso gli ospedali sedi di Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.), salvo diversamente indicato dalla Giunta Provinciale.
 
35. Automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
I trasporti sanitari neonatali vengono gestiti e coordinati dall' Unità ospedaliera di Terapia Intensiva Neonatale che presta servizio di trasporto. Tale unità non è  dotata di automezzi dedicati ad hoc a tali attività ed operativamente i trasporti vengono effettuati dagli enti ed associazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza e del trasporto sanitario non urgente (programmato).
 
36. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale.
1) L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale deve essere conforme, inoltre, a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Spetta al responsabile Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai responsabili delle unità ospedaliere di Terapia Intensiva Neonatale, verificare periodicamente il rispetto delle disposizioni;
2) L'equipaggio minimo degli automezzi destinati al trasporto sanitario neonatale deve essere costituito da:

a)     un medico neonatologo intensivista;

b)     un infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia con esperienza in terapia intensiva neonatale;

c)     un operatore di soccorso ed un autista soccorritore, con caratteristiche definite nel punto 23.

 

2. TRASPORTO INFERMI NON URGENTE O PROGRAMMATO

37. Prescrizione degli interventi di trasporto infermi non urgente o programmato.
La prescrizione degli interventi di trasporto infermi non urgente (programmato) viene effettuato ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale n.349 del 31/01/94 e n.408 del 06/02/95 e successive modifiche ed integrazioni.
 
38. Destinazione dei trasporti non urgenti (programmati).
Le possibili destinazioni dei trasporti sanitari non urgenti (programmati) sono di seguito riportate:

a)     la più vicina struttura sanitaria pubblica, privata convenzionata o non, situata in Provincia e adeguatamente attrezzata;

b)     le strutture sanitarie convenzionate in Austria, se il paziente è in possesso della modulistica prevista per tali ricoveri;

c)     la più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, situata fuori Provincia e idoneamente attrezzata, qualora il caso non possa essere trattato in strutture sanitarie della Provincia.

 
39. Classificazione degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
La tipologia di automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) viene definita dalla normativa nazionale e provinciale vigente.
 
40. Caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
Le caratteristiche costruttive degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) vengono definite secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
 
41. Equipaggio degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
L'equipaggio degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere costituito da almeno 1 operatore con un livello di formazione specifica secondo quanto definito al punto 43 del presente atto.
Il personale dedicato al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere maggiorenne.
I conducenti degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) devono avere un'età minima di 21 anni e devono essere in possesso della patente di servizio in conformità alle normative vigenti (D.P.G.P. Nr.7 del 25/02/2000).
La composizione degli equipaggi viene decisa dal responsabile della postazione, il quale prende in considerazione le caratteristiche formative, l'esperienza professionale, nonché la composizione per sesso del personale in servizio presso la postazione stessa. Laddove possibile e condizionatamente alle esigenze di espletamento del trasporto, deve essere favorita la formazione di equipaggi misti composti da operatori di entrambi i sessi.
 
42. Equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato).
L'equipaggiamento degli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
Il responsabile del Servizio di Urgenza/Emergenza Medica (SUEM), in accordo a quanto indicato dai direttori sanitari delle organizzazioni di trasporto sanitario, deve procedere alla verifica periodica del rispetto delle disposizioni.
 
43. Addestramento e formazione del personale
L'addestramento e la formazione del personale viene disciplinato dalla Giunta Provinciale, ai sensi di quanto indicato nel punto 3.4 della Deliberazione Provinciale n. 2020 del 1991 e nell'art. 72 della Legge Provinciale n. 7 del 05/03/01, e successive modifiche e d integrazioni.
In attesa che la Giunta Provinciale definisca le caratteristiche ed i contenuti di tali corsi è ammesso l'utilizzo sugli automezzi destinati al trasporto infermi non urgente (programmato) di operatori in possesso di attestati rilasciati dalle associazioni di soccorso che prevedono un minimo di 150 ore di insegnamento teorico-pratico con il superamento di esami.
 
44. Equipaggiamento del personale.
L'equipaggiamento previsto per il personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato deve essere conforme al Decreto Legislativo del 19/09/94 n. 626, in quanto applicabile, e deve essere conforme a quanto eventualmente stabilito dalla normativa provinciale.
 
45. Tipologia e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Le postazioni degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) devono essere dotate di spogliatoi per il personale e servizi igienici, spazi adibiti alle comunicazioni radio e telefoniche, spazio archivio per la documentazione amministrativa, spazi per il deposito del materiale (pulito, sporco, infetto), locale adibito ad uso esclusivo alle attività di pulizia ed igienificazione (attrezzature sanitarie, divise dei soccorritori, biancheria), locali adibiti allo stazionamento al coperto degli automezzi di trasporto dislocati presso la postazione.
 
46. Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza e apparati di telefonia.
Le postazioni degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) devono essere dotate di apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza ed apparati di telefonia, che risultino a norma secondo quanto disposto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel comunicato relativo al D.P.R. del 27/03/92, in quanto applicabile, e secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 

47. Responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).

In ciascuna postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) deve essere nominato un responsabile della postazione stessa. Il responsabile può essere assegnato anche a più postazioni.
Il responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) deve avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro di dipendenza, subordinato oppure volontario.
 
48. Funzioni del responsabile della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Al responsabile compete la gestione operativa nonché l'organizzazione generale della postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato) ed in particolare si occupa della gestione di tutto il personale in servizio presso la postazione stessa (predisposizione dei turni, composizione degli equipaggi, verifica del livello di formazione, divisa ed equipaggiamento), degli ambienti della postazione (arredi, attrezzature sanitarie, sistema di radio comunicazione, pulizia e sanificazione), degli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato (revisione meccanica, equipaggiamento, pulizia e sanificazione), della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione da conservare presso la postazione, della collaborazione con gli altri servizi/enti/strutture del sistema provinciale di trasporto sanitario e di emergenza sanitaria.
 
49. Documentazione minima da conservare presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente (programmato).
Presso la postazione degli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato deve essere raccolta e conservata, in apposito archivio anche computerizzato, la documentazione riguardante il personale in servizio presso la postazione stessa (tipologia di rapporto di lavoro, qualifica/livello di formazione raggiunto), la documentazione relativa ai trasporti effettuati (orari, chilometri percorsi, composizione degli equipaggi), la documentazione concernente gli automezzi di trasporto infermi non urgente o programmato dislocati presso la postazione (tipo di autoveicolo, modello, data della prima immatricolazione, numero di targa, equipaggiamento e dotazione di bordo), altra documentazione riguardante la postazione (documento sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, autorizzazioni e procedure specifiche riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, inventario degli arredi ed attrezzature).
 
50. Trattamento dei dati personali.
Il personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori) non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31/12/99 e dai decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99 e n. 282 del 30/07/99.
Gli enti ed associazioni che si occupano del trasporto infermi non urgente o programmato sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 675 del 31/12/96 e nei decreti legislativi collegati n. 135 dell'11/05/99, n. 281 e n. 282 del 30/07/99, nello svolgimento di qualunque attività concernente il trattamento di dati personali.
 
51. Documentazione unitaria e sistema informativo.
Per consentire una corretta elaborazione dei dati di attività del servizio, tutti i trasporti infermi non urgenti (programmati) devono essere registrati dagli operatori compilando i protocolli uniformi di rilevazione con caratteristiche previste dalla normativa provinciale.
 
52. Relazione sull'attività svolta.
Ciascun ente o associazione che si occupa di trasporto infermi non urgente (programmato) redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta che viene diffusa all'interno dell'organizzazione di trasporto stessa ed inviata all'Assessore alla Sanità, agli altri servizi/enti/organizzazioni provinciali che si occupano di trasporto sanitario e agli enti gestori del servizio di trasporto sanitario non urgente (programmato).
 
53. Copertura assicurativa del personale addetto al trasporto infermi non urgente (programmato).
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto infermi non urgente (programmato) sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, in particolare per:

a)     la copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività svolta con un massimale non inferiore a 5 milioni di euro;

b)     la copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale addetto al trasporto infermi non urgente o programmato (con rapporto di lavoro subordinato, volontario, occasionale ed obiettori).

 
54. Direttore sanitario.
Gli enti ed associazioni che si occupano di trasporto sanitario devono individuare un direttore sanitario.
Il direttore sanitario deve essere medico abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto all'albo. Il direttore sanitario può avere con l'ente o organizzazione che gestisce il trasporto sanitario un rapporto di lavoro da dipendente, oppure di collaborazione professionale, oppure volontario.
 
55. Funzioni del Direttore sanitario.
Il direttore sanitario è responsabile della conduzione igienico-sanitaria ed in particolare esercita la sorveglianza sanitaria sul personale addetto al trasporto infermi non urgente (programmato), adotta le misure e fa adottare i provvedimenti di sorveglianza sanitaria concernenti gli ambienti delle postazioni ed i mezzi di trasporto, è responsabile della tenuta ed aggiornamento della documentazione sanitaria relativa al personale in servizio, verifica, in collaborazione con i responsabili delle postazioni, il livello di formazione e preparazione del personale ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento in conformità a quanto definito dalla normativa provinciale.
 
56. Norme transitorie.
Per quanto concerne i punti 11 e 39 delle presenti Linee Guida, con riferimento agli standard tipologici relativi ad automezzi già facenti parte del parco -  macchine delle associazioni, nonché con riguardo alle caratteristiche costruttive degli stessi automezzi (rispettivamente punti 13 e 40), é previsto l'obbligo di adeguamento ai parametri previsti dalla normativa vigente entro 5 anni dall'approvazione del presente atto.
Con riferimento alle tipologie e caratteristiche dei locali disponibili necessariamente presso le postazioni degli automezzi di trasporto sanitario urgente e non urgente (punti 23 e 45), il periodo di adeguamento alle disposizioni  é stabilito in 5 anni dall'approvazione del presente documento.
Il periodo di adeguamento alle disposizioni contemplate ai punti 31 e 53 (copertura assicurativa), é stabilito in 12 mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida.