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Delibera 1 settembre 2003, n. 3009
Approvazione dei criteri e modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (modificata con delibera n. 2874 del 10.08.08 e delibera n. 1078 del 11.07.2011) (vedi anche delibera n. 144 del 14.02.2023)

Allegato 1

Approvazione dei criteri e modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8

A) Premesse

Ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale n. 8 del 18 giungo 2002, i comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute dalla Provincia per la realizzazione di reti fognarie pricipali ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

Per i comuni sprovvisti di idonei impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.

B) Base per il calcolo dell'importo annuo

La base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa complessiva sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di reti fognarie principali e impianti di depurazione per acque reflue urbane, ad esclusione dei costi di costruzione della caverna dell'impianto di depurazione Tobl nel comune di S. Lorenzo. A tale scopo si considerano solo le somme effettivamente pagate e non quelle impegnate.

I fondi utilizzati dalla Provincia in questo settore sono i seguenti:

a) spese per la progettazione e costruzione di impianti di depurazione per le acque reflue urbane e reti fognarie realizzati direttamente dalla Provincia ai sensi dell'art. 54, comma 5 della legge provinciale n. 8/02;

b) contributi concessi dalla Provincia a comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione per le acque reflue urbane e delle reti fognarie principali ai sensi dell'art. 54, comma 1 della legge provinciale n. 8/02.

C) Importo da corrispondere annualmente

Ai sensi del comma 2 dell'art. 55 della L.P. 8/02 l'importo complessivo annuo che i comuni versano alla provincia non può essere inferiore all'1 per cento e superiore al 2 per cento della spesa complessiva di cui alla lettera B).

Tenendo conto dei criteri di cui sopra e della necessità di mantenere costante nel tempo l'importo che deve essere corrisposto dai comuni la percentuale da corrispondere annualmente viene definita come segue:

2012 – 1,10 %

2013 – 1,20%

2014 – 1,30%

2015 – 1,40%

2016 – 1,65%

2017 – 1,80%

2018 – 1,85%

2019 – 1,90%

2020 e seguenti – 2,00%

D) Determinazione degli importi che devono versare annualmente i singoli comuni

Base per il calcolo dell'importo che deve essere versato da ogni singolo comune è rappresentato da un importo al mc di acqua fatturata, che viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale.

L'importo al mc di acqua fatturata viene determinata dividendo l'importo che deve essere corrisposto annualmente ai sensi del punto C) con il totale dei mc di acqua reflua fatturati dai comuni nell'anno precedente. Per gli scarichi industriali la quantità in mc fatturata va adeguata tenendo conto della qualità delle acque reflue scaricate in conformità ai criteri stabiliti per la determinazione della tariffa per gli scarichi di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 8/02.

Al fine della determinazione della quota al mc di acqua fatturata che i comuni devono versare, i comuni devono comunicare entro il 30 giugno di ogni anno la quantità di acqua fatturata l'anno precedente; per gli scarichi di acque reflue industriali va comunicato anche il coefficiente applicato al fine di tenere conto della qualità delle acque saricate.

Per l'anno di prima applicazione (2004) si terrà conto dei dati disponibili presso gli uffici provinciali.

In caso di mancata comunicazione delle quantità fatturate entro il 30.06 l'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di determinare la quantità in base agli abitanti serviti o ai dati forniti negli anni precedenti.

Per l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 53 della L.P. 8/02, la quota al mc va suddivisa in due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione tenendo conto degli investimenti effettuati nei rispettivi settori.

E) Maggiorazione per comuni sprovvisti di impianto di depurazione biologico

Per comuni che in base al piano di realizzazione degli impianti di depurazione e collettori principali non sono ancora dotati di impianti di depurazione biologici e/o il territorio comunale risulta solo parzialmente allacciato, viene calcolato un importo aggiuntivo al mc, in base al costo medio di gestione degli impianti di depurazione in esercizio.

Comuni con un grado di allacciamento agli impianti di depurazione biologici superiore all'80 per cento non devono versare alcun importo integrativo.

F) Versamento annuale degli importi alla Provincia da parte dei comuni

Gli importi dovuti da ciascun comune per mc di acqua fatturata sono determinati dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nel caso in cui gli importi non vengano fissati entro il termine suddetto, valgono gli importi stabiliti per l'anno precedente.

I comuni pagano gli importi di cui sopra entro il 30 settembre dell'anno successivo tramite versamento diretto alla tesoreria della Provincia. Tali importi sono destinati al finanziamento di reti fognarie principali e impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il 30 settembre esso verrà dedotto dall'ultima rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale del 14.02.92, n. 6 per l'anno in cui è dovuto il versamento.