1. Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di agevolazione non sono applicabili congiuntamente.
2. L'ammontare dell'agevolazione è determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.
3. In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:
a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3acategoria;
b) fino al 55 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2acategoria;
c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1acategoria.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali. Le medesime possono essere aumentate fino al 40 per cento in caso di investimenti per interventi obbligatori per legge in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza, nonché per il risanamento di teleferiche esistenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.
5. La modesta redditività è certificata dal titolare dell'azienda, tenendo conto dei seguenti indicatori: affitto, numero dei collaboratori dell'azienda e volume d'affari riferito agli ultimi due anni.
6. Limitatamente al fondo di rotazione, il beneficio è espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione europea (UE). La misura dell'agevolazione non può superare il valore di un analogo contributo una tantum. Per il resto si applicano i vigenti criteri del fondo di rotazione adottati dalla Giunta provinciale.
7. L'acquisto di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone da parte dei gestori di rifugi alpini può essere agevolato nel caso in cui non vi siano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili. Tale tipo di agevolazione può essere concessa anche agli affittuari di rifugi alpini pubblici gestiti dalle organizzazioni alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di investimento ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Può essere richiesto un contributo per l'acquisto di veicoli speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.
8. Previo consenso del locatore, possono essere concessi al gestore anche aiuti finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed improrogabili fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.