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Delibera N. 3025 del 10.09.2007
Personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado - determinazione dei compensi per attività di insegnamento in corsi di formazione e di aggiornamento

…omissis…

1. Al personale docente, che in aggiunta all'attività di insegnamento viene impiegato in attività di formazione e di aggiornamento, vengono attribuiti i seguenti compensi:

a) attività di formazione rivolta a studenti ed apprendisti:

- viene retribuita come attività di insegnamento;

b) attività di aggiornamento per giovani ed attività di formazione e di aggiornamento per adulti:

- per ogni ora fino a € 50,00;

- per giornata intera fino a € 350,00;

c) per attività di formazione ed aggiornamento professionale specifico:

- per ogni ora fino a € 62,00;

- per giornata intera fino a € 430,00.

2. Ai fini del punto 1, le unità didattiche hanno una durata di sessanta minuti. L'ora (intervallo incluso) viene definita come unità didattica all'interno di un seminario o corso, composto da più unità.
3. Il compenso orario di cui al punto 1 può essere riconosciuto comunque per non più di 7 unità didattiche in caso di giornata intera e per non più di 5 unità in caso di mezza giornata. Viene corrisposto il compenso per giornata intera, quando il corso dura almeno sette ore. Il compenso è onnicomprensivo e comprende il tempo di preparazione. Inoltre spetta il rimborso di eventuali spese di viaggio per attività svolte al di fuori della propria sede di servizio nonché il rimborso delle spese di vitto, secondo i criteri e nei limiti degli importi previsti dalla vigente disciplina sul trattamento di missione della Provincia.
4. Al personale docente, che nell`ambito dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento è impegnato in altri ruoli (tutoring, moderazione, conduzione di gruppo ecc.), spetta il seguente compenso:
- per ogni ora fino a € 25,00.
Per la direzione del corso possone essere erogate ore straordinarie funzionali.
5. In caso di svolgimento dell'attività di formazione o di aggiornamento nel periodo di sospensione dell'attività didattica, i compensi spettanti ai sensi dei predetti punti sono ridotti almeno del 20% qualora trattasi di personale docente appositamente esonerato dalle attività programmate in tale periodo.
6. Al personale docente comandato alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all'amministrazione scolastica o all'istituto pedagogico spetta il compenso per relatori come per il restante personale amministrativo e si applicano le relative disposizioni.
7. Si raccomanda l'osservanza dei principi generali di economicità e di contenimento dei costi; l'ammontare dei compensi dovrà essere oggetto di trattativa con il personale incaricato, allo scopo di pattuire un importo adeguato, anche inferiore rispetto a quelli stabiliti dalla presente  delibera,  che  costituiscono comunque sempre il limite massimo.  L'importo massimo può essere accordato di norma solamente qualora trattasi di attività di formazione o aggiornamento non ripetitiva e che richieda, inoltre, una preparazione impegnativa. Comportamenti difformi od omissivi in tal senso sono da ascriversi alla responsabilità contabile-amministrativa dei pubblici dipendenti e pertanto possibile oggetto di indagine da parte degli organi di controllo competenti.
8. Il presente provvedimento trova applicazione con decorrenza 1 settembre 2007. La deliberazione n. 4360 del 11 ottobre 1999 è revocata.
9. La spesa derivante dalla presente deliberazione grava per il personale provinciale sul capitolo 02100.00  e per il personale insegnante delle scuole a carattere statale sul capitolo 04125.15  del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
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