1. In deroga all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri possono fruire dell'assegnazione delle abitazioni dell'IPES solo se il loro reddito non supera la prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. In caso di persone handicappate in situazione di riconosciuta gravità si applica il limite massimo di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
2. In caso di richiedenti provvisoriamente alloggiati in comunità o in abitazioni protette che essi devono lasciare libere, si può derogare al limite massimo di reddito di cui al comma 1.
3. In caso di richiedenti alloggiati in comunità o in abitazioni protette, si può prescindere dall'applicazione della norma di cui all'articolo 46, comma 2, (abitazioni di proprietà dei genitori, suoceri o figli) e da quella di cui all'articolo 47, comma 3, (patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
4. In caso di alloggiamento in comunità o in abitazione protetta si può prescindere dall'applicazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, (proprietà di un'abitazione) qualora sia garantito che l'abitazione di cui il richiedente dispone venga concessa in locazione all'IPES, sempre che questo abbia interesse a prenderla in locazione.
5. Per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), dei presenti criteri non si applica la causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, se per comprovati motivi l'abitazione non può essere adeguata alle prescrizioni concernente il superamento delle barriere architettoniche. Affinché la famiglia della persona di cui all'articolo 1, lettera b), dei presenti criteri possa ottenere l'assegnazione dell'abitazione dell'IPES in locazione, essa deve cedere l'abitazione non adeguata in locazione all'IPES, sempre che questo abbia interesse a prenderla in locazione.
5/bis. Per l’assegnazione degli alloggi alle persone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), si applicano i criteri di preferenza secondo l’ordine prioritario indicato di seguito:
a) persone che adempiono ulteriori condizioni previste dai presenti criteri;
b) persone che svolgono attività lavorativa e hanno famiglia con figli minori a carico;
c) famiglie con figli minori;
d) data di presentazione della domanda.
Tali assegnazioni non possono superare il 10 per cento del numero degli alloggi da assegnare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, stabilito annualmente con delibera di Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
6. Alle persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri sono da assegnare in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tal fine nel programma di costruzione dell'IPES. Qualora tuttavia, in considerazione dell'urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni di vecchia costruzione resesi libere, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione relativo alle persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti.
7. Qualora al momento del decesso dell'assegnatario convivano con lui persone che abbiano diritto alla successione nel contratto di locazione e si tratti di un'abitazione arredata per le particolari esigenze dei portatori di handicap, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone altra abitazione adeguata. L'abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell'IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario.