Sentenza del 2 aprile 2008, n. 112; Pres. Rossi Dordi, Est. Zelger
Qualora l'amministrazione scelga di indire una gara ai sensi della circolare del Ministero per le politiche europee dd. 1 marzo 2007, dell'art. 4 della direttiva 2004/18/CE nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la procedura di selezione del professionista o gruppo di professionisti a cui affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori è nettamente distinta in due fasi: a) la preselezione per la valutazione, comparativamente con il metodo del confronto a coppie, dei curricula dei partecipanti; b) la scelta motivata da attuarsi nell'ambito di dieci candidature scelte in sede di preselezione, valutando sia l'offerta economica sia l'organigramma, ovvero il valore tecnico dell'offerta, tenendo in considerazione elementi come il metodo e l'organizzazione dei lavori, cioè la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio e le modalità attraverso le quali il prestatore intende eseguire il servizio stesso. In tale fase non può più essere valutato il curriculum del prestatore principale (contenente “servizi analoghi prestati in precedenza”), la cui capacità tecnica era comunque determinante per la scelta dell'interessato e per l'ammissione dello stesso alla seconda fase ai fini della presentazione di un'offerta.
Dai disposti del D.Lgs. n. 163/2006, delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del D. L. n. 223/2006 ( convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006) emerge che, in sede di fissazione dei corrispettivi per le categorie libero-professionali, qualsiasi limitazione della libera concorrenza o qualsiasi tentativo di limitare l'abrogazione “dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti” cozza contro le finalità perseguite con le direttive della Comunità Europea e i disposti in contrasto potrebbero, in extremis, anche essere disapplicate dal giudice nazionale, in quanto sarebbero in evidente contrasto con la normativa comunitaria.
Considerato che sia il D. L. n. 223/2006 sia il D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) prevedono l'abrogazione di qualsiasi obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 4 dell'art. 92 dello stesso codice non può far rivivere limiti inderogabili di determinazione, sul libero mercato o in sede di gare d'appalto, dei corrispettivi per le categorie professionali interessate. La norma di cui al comma 4 dell'art. 92, piuttosto, può essere interpretata in modo che le stazioni appaltanti, ove decidano di utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe professionali previste dal D.M. 4 aprile 2001, non potranno ridurre i relativi importi, da porre a base d'asta, oltre il limite del 20% stabilito dal tuttora vigente art. 4 co. 12 bis del D. L. 2 marzo 1989 n. 65 convertito nella L. 26 aprile 1989 n. 155.
Poiché non sono tuttora state determinate, in applicazione del comma 2 dell'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, le tabelle dei corrispettivi delle attività libero-professionali, correttamente la Provincia autonoma di Bolzano, per regolamentare la fissazione di detti compensi, ha esercitato i poteri di cui all'art. 4 co. 5 dello stesso decreto, il quale dispone che “le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”.