Sentenza del 14 aprile 2004, n. 203; Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjefors
In materia di concessione di contributi per investimenti a favore di imprese artigiane, ai sensi della L.P. 26 marzo 1982 n. 11, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie relative a pretesi inadempimenti della disciplina del rapporto di sovvenzione, come regolato convenzionalmente o direttamente dalla legge. Ricadono invece nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i casi in cui l'Amministrazione, accortasi di avere concesso il contributo illegittimamente, agendo in autotutela, revoca del tutto o in parte il contributo stesso, con l'esercizio di poteri autoritativi a garanzia del pubblico interesse cui è preordinata l'erogazione del beneficio.
Non è deducibile il difetto di motivazione del provvedimento impugnato quando le ragioni poste a fondamento di questo risultano enunciate in precedenti atti del procedimento, di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza o che siano stati comunque resi disponibili all'interessato.
La deliberazione con la quale l'Amministrazione revoca un contributo – per un evento, conosciuto solo successivamente all'atto di concessione, che avrebbe comportato il diniego della richiesta – più propriamente integra una fattispecie di decadenza sanzionatoria e costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità del provvedimento. L'atto amministrativo, infatti, va interpretato non in base al semplice nomen juris assegnato dall'organo che l'ha adottato, ma in base al suo contenuto e alle norme di riferimento, dovendo essere messo in relazione al potere che la P.A. ha inteso esercitare nel caso concreto.
La pronuncia di decadenza si differenzia dalla revoca, in quanto la seconda comporta un riesame delle ragioni di inopportunità poste a base dell'emanazione dell'atto di revoca, mentre la prima ha riguardo ad eventi posteriori all'emanazione; pertanto l'Amministrazione non incontra limiti nell'esercizio del potere di decadenza dall'esistenza di posizioni giuridiche consolidate e non è tenuta a fornire alcuna motivazione specifica in punto di pubblico interesse (cfr. C.S. Sez. VI, 24 luglio 1996, n. 973).
Il provvedimento di decadenza sanzionatoria da un contributo pubblico, essendo un atto a contenuto vincolato, non è da ritenersi condizionato alla previa assunzione di pareri eventualmente richiesti nel procedimento di concessione dell'agevolazione.
Legittimamente la Giunta provinciale, in base ai poteri che le sono attribuiti dall'art. 2 co. 1 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17, stabilisce un limite temporale per la presentazione delle domande di contributi, limite che rientra tra i criteri che la Provincia è tenuta a predeterminare ai fini della concessione dei benefici previsti dalla citata norma.
In materia di autotutela amministrativa, non è necessaria una diffusa motivazione quando si disponga il recupero di pubblico denaro illegittimamente attribuito.