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Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
Marchio di qualità con indicazione di origine - Uso delle due lingue - Estinzione del processo.

Ordinanza (25 febbraio) 27 febbraio 2008, n. 42; Pres. Bile – Red.  Tesauro
 
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con due distinti ricorsi, rispettivamente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006, depositati il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»), in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), agli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione (reg. ric. n. 46 del 2006), nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), in riferimento ai medesimi parametri (reg. ric. n. 2 del 2007);
che l'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 2005, nel testo impugnato con il primo ricorso, dispone che «per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato, è introdotto il “Marchio di qualità con indicazione d'origine”, secondo l'allegato A»;
che l'allegato A della citata legge individua cinque diverse varianti del marchio predetto, recanti le dizioni “Qualität Südtirol”, “Qualità Südtirol”, “Qualità Alto Adige”, “Qualität Südtirol Alto Adige” e “Qualità Alto Adige Südtirol”;
che, ad avviso del ricorrente, il legislatore provinciale, istituendo un “marchio di qualità con indicazione d'origine” composto in unica lingua ovvero con indicazione di qualità in una lingua ed indicazione di origine in altra lingua, ha fatto uso del principio del bilinguismo per una finalità opposta a quella per la quale esso è riconosciuto, non già a salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, ma a tutela degli interessi economici del gruppo linguistico tedesco, in contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, l'art. 4 del d.P.R. n. 574 del 1988, gli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione;
che, successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2006 ha sostituito l'art. 3, comma 1, della legge n. 12 del 2005, stabilendo che «per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualità di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche»;
che il comma 3 dello stesso articolo ha sostituito l'allegato A della legge n. 12 del 2005 con l'allegato A della legge n. 11 del 2006, riducendo a due le versioni del marchio di qualità, recanti le dizioni “Qualität Südtirol” e “Qualità Alto Adige”;
che, in relazione a tali norme, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta le medesime violazioni denunciate con il precedente ricorso;
che in entrambi i giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili o infondati.
Considerato che i ricorsi, avendo ad oggetto disposizioni sostanzialmente omogenee, censurate sotto profili identici, possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito dell'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), recante sostituzione dell'allegato A della legge n. 12 del 2005, ha dichiarato di rinunciare ad entrambi i ricorsi;
che la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;
che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.