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Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
Determinazione del rapporto medio alunni-classi, formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione elementare e secondaria

Sentenza (26 giugno) 6 luglio 1995, n. 301; Pres. Baldassarre - Red. Santosuosso

 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).
Con tali decreti sono stati stabiliti sia la disciplina del rapporto medio alunni-classi (decreto n. 130), sia i criteri per la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole di istruzione di ogni ordine e grado. Ritiene al riguardo la Provincia ricorrente che dette disposizioni illegittimamente operino anche nel proprio ordinamento, in quanto si tratta di competenze che le norme statutarie (artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello Statuto di autonomia) e le relative norme di attuazione (artt. 1 e 4 d.P.R 10 febbraio 1983 n. 89) demandano alla competenza provinciale.
In particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle norme indicate, ritiene la Provincia che rientri nella propria competenza la programmazione, oltre che della organizzazione delle attività scolastiche, anche delle « conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria »: onde la competenza dello Stato sarebbe limitata, in una prima fase, alla formazione dell'intesa con la Provincia in ordine al piano ed ai criteri per la determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa Provincia, mentre in una fase successiva spetterà allo Stato disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.
La difesa erariale, dopo aver premesso che il decreto interministeriale n. 130 trova il proprio fondamento normativo nell'art. 4, comma 11, l. n. 537 del 1993; il decreto n. 131 nell'art. 2, comma 4, d. l. 6 agosto 1988 n. 323, conv. in 1. 6 ottobre 1988 n. 426; il decreto n. 132 nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 l. n. 537 del 1993 cit., osserva che alla luce dell'art. 4 d.P.R. n. 89 del 1983 momento di reale rilievo istituzionale, con riguardo alla sfera di attribuzioni conferite all'autonomia della Provincia di Bolzano, è rappresentato dall'intesa con il Ministero della Pubblica istruzione. Tale intesa, necessaria sotto diversi profili, è stata formalizzata con nota ministeriale n. 31645/JR del 6 maggio 1994.
Osserva al riguardo la difesa erariale che questa è l'unica circostanza di effettivo peso giuridico, rilevando solo formalmente il fatto che i provvedimenti interministeriali siano di data anteriore all'atto d'intesa, ma comunque posteriore alla data della deliberazione della Giunta provinciale del 7 febbraio 1994, della quale il decreto n. 130 recepisce il contenuto.
Tale sequenza temporale, rileva l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe impedito alla Provincia di Bolzano di adottare le proprie determinazioni in ordine alla formazione delle classi, determinazioni contenute infatti nella deliberazione sopra citata, la quale ha acquisito attitudine a conseguire gli effetti voluti con la comunicazione del perfezionamento dell'intesa.
In conclusione, l'Avvocatura si ritiene che i decreti oggetto del conflitto rispondano all'esigenza di una visione complessiva dell'organizzazione della scuola, senza peraltro violare l'autonomia provinciale, essendo state rispettate le apposite procedure previste dalle norme di attuazione dello statuto speciale.
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994 nn. l30, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).
A giudizio della ricorrente, infatti, non spetterebbe allo Stato disciplinare, limitatamente alla Provincia di Bolzano: la determinazione del rapporto medio alunni-classi, la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione elementare e secondaria, anche se da ciò discendono la determinazione e la variazione dei relativi organici del personale, di competenza dello Stato.
2. Il sollevato conflitto è inammissibile.
La Provincia di Bolzano deduce che i decreti denunziati siano invasivi della propria competenza in materia di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria, stabilita dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli arti. I e 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89) dello Statuto stesso.
La disposizione contenuta nell'ultimo articolo citato stabilisce in particolare che, « all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato ».
3. Pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle anzidette norme, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondaria (ivi comprese le competenze relative al piano di rideterminazione del rapporto allievi-classi) siano di competenza, nel territorio della provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, questa Corte ritiene che nella specie i denunziati decreti interministeriali non risultano lesivi di detta ripartizione di competenze.
Ed invero tali decreti interministeriali, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano; al riguardo, già prima della loro emanazione, la Giunta provinciale di Bolzano, con delibera 7 febbraio 1994 n. 649, aveva indicato i criteri ritenuti più idonei per la determinazione del rapporto alunni-classi, con espresso riferimento alla necessità di « acquisire l'intesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 4... ».
A seguito delle rispettive manifestazioni di volontà, il Ministro, con lettera 6 maggio 1994, comunicava al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano « l'assenso di questo Ministero sui criteri e i parametri numerici deliberati » dalla Giunta e « recepiti nel piano di rideterminazione dei rapporti medi tendenziali approvati con il decreto interministeriale 15 aprile 1994 n. 130 » (sia pure « suggerendo » e « raccomandando » delle piccole variazioni), ed allegava le tabelle delle variazioni organiche del personale, il cui onere economico è a carico dello Stato.
I decreti denunziati, pertanto, costituiscono - insieme alla delibera della Giunta provinciale e alla lettera del Ministro - soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge per la definitività del piano di rideterminazione del rapporto medio alunni-classi nella Provincia di Bolzano e non possono pertanto ritenersi lesivi delle competenze invocate in questa sede.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994 nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994).
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