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Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
Misure dirette a ripianare il disavanzo di gestione delle Unità sanitarie locali.

Sentenza (8 luglio) 27 luglio 1982, n. 144, Pres. Elia – Rel. La Pergola
 
Ritenuto in fatto: Le Regioni Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge 28 maggio l981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione delle Unità Sanitarie locali"). Con il prevedere che il disavanzo delle Unità Sanitarie locali sia ripianato attraverso la riduzione delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti ricorsi, si é costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non é stato convertito in legge ed é Venuta Così a cessare la materia del contendere. Analoga conclusione é stata formulata dal patrocinio delle Regioni ricorrenti.
 
Considerato in diritto: Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77 Cost., terzo comma, perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti inammissibili.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.
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