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Corte costituzionale - ordinanza del 8 settembre 2020, n. 216
Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia

Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 8. September 2021, Nr. 216 (deutsche Fassung)

 

Ordinanza 8 settembre 2020 (14 ottobre 2020), n. 216; Pres. Morelli; Red. Amoroso

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2 (Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e all’art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); e ha, altresì, impugnato l’art. 9, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, e modificato dall’art. 12, comma 4, lettera a), del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché in relazione all’art. 9, numeri 4) e 10), del d.P.R. n. 670 del 1972; che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni introdotte dall’art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019 – il quale sostituisce l’art. 46-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) – contrasterebbero con i principi generali stabiliti dall’art. 15, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, in materia di valutazione dei dirigenti sanitari; che, infatti, le citate disposizioni statali, disciplinando le modalità di nomina e di revoca dei dirigenti sanitari e la procedura di valutazione degli organi apicali delle aziende sanitarie, costituiscono principi fondamentali in materia di «tutela della salute» in quanto tese ad assicurare elevati livelli qualitativi nell’erogazione delle attività assistenziali; che, inoltre, tali principi vincolerebbero la potestà legislativa provinciale poiché la competenza legislativa concorrente nella materia «tutela della salute», assegnata alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 117, terzo comma, Cost., è più ampia di quella attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale, in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera», di cui all’art. 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972; che, pertanto, l’art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con l’art. 9, numero 10), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, secondo cui la potestà legislativa provinciale in materia si esercita nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello statuto esplicitamente richiamato dal successivo art. 9); che, inoltre, il ricorrente censura l’art. 9, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, il quale sostituisce l’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario); che, secondo la prospettazione del ricorrente, la norma provinciale impugnata prevedendo per i corsi a tempo parziale una borsa di studio di ammontare proporzionalmente minore rispetto a quella garantita ai corsi a tempo pieno, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del d. l. n. 135 del 2018, il quale è espressione di un principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente delle «professioni»; che, inoltre, la disposizione impugnata, incidendo sulla misura della borsa di studio, violerebbe anche l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., e l’art. 9, numeri 4) e 10), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 22, comma 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo cui il livello e la qualità della formazione a tempo parziale non debbono essere inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno; che la norma provinciale contrasterebbe anche con l’art. 3 Cost., in quanto discrimina sul piano formativo ed economico, a livello provinciale, gli iscritti ai corsi di formazione a tempo parziale e gli iscritti ai corsi di formazione a tempo pieno e, a livello nazionale, gli iscritti ai corsi di formazione a tempo parziale; che, con atto depositato il 31 luglio 2019, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo di dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e, comunque, l’infondatezza delle stesse; che, con riferimento all’art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, la resistente osserva che la disposizione è in linea con quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale conferisce alle Regioni la facoltà di definire le modalità della verifica annuale e della verifica da espletarsi al termine dell’incarico dei dirigenti medici e sanitari; che, secondo la difesa provinciale, il ricorrente non terrebbe in conto la disposizione di cui all’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuo per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), secondo cui in riferimento alle istituzioni e agli enti sanitari, la Regione disciplina il modello di organizzazione, mentre alle Province autonome competono le potestà legislative e amministrative in materia di funzionamento e gestione, ivi compreso il personale, e nell’esercizio di tali potestà esse sono vincolate all’erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; che, pertanto, le disposizioni di dettaglio contenute nel comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 non possono vincolare la Provincia autonoma di Bolzano; che, inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; che, ad avviso della resistente, per tale motivo i commi 5 e 6 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 non possono spiegare, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, l’effetto vincolante invocato dal ricorrente; che, con riferimento all’art. 9, anch’esso impugnato, la difesa provinciale osserva che tale disposizione si limiterebbe a prevedere corsi di formazione specifica in medicina generale a tempo pieno e a tempo parziale; che, pertanto, la misura della borsa di studio sarebbe identica sia per la formazione a tempo pieno sia per quella a tempo parziale e, in tale ultimo caso, sarebbe ripartita per tutta la sua durata, venendone rideterminato soltanto l’ammontare mensile e restando invariata la misura complessiva; che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate; che, in particolare, l’art. 46-bis della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, come sostituito dall’art. 7, comma 1, impugnato, è stato più volte modificato, dapprima dall’art. 28, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2019, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio), e poi dall’art. 31, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 2020, n. 2 (Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti); che, inoltre, anche l’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, come sostituito dalla seconda disposizione censurata, è stato modificato, dapprima dall’art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021), e poi dall’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020); che in prossimità dell’udienza pubblica del 5 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una richiesta di rinvio per valutare l’incidenza delle modifiche normative ai fini dell’eventuale rinunzia al ricorso; che in data 24 aprile 2020, la Presidente della Corte costituzionale, sentito il giudice relatore, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del giudizio; che con atto

depositato il 19 giugno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2020, ritenendo satisfattive le modifiche apportate a entrambe le disposizioni impugnate e rilevando che ad esse non è stata data medio tempore applicazione, ha rinunciato al ricorso; che la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con atto depositato il 29 luglio 2020. Considerato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 162 del 2020, n. 267, n. 211, n. 190 e n. 183 del 2019). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara estinto il processo.

 

 

 

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