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Corte costituzionale - ordinanza del 21 maggio 2012, n. 136
Conferimento di incarichi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - limiti statali ai compensi - crisi economica - estinzione del processo

Ordinanza del 21 maggio 2012 (31 maggio 2012), n. 136; Pres. Quaranta; Red. Gallo

 

Ritenuto che, con ricorsi notificati il 28 settembre 2010 e depositati il successivo 6 ottobre, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ricorso n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 105 del 2010), hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 luglio 2010, n. 176, supplemento ordinario;

che tra le disposizioni impugnate è compreso l’art. 5, comma 5, del decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta»;

che secondo entrambe le ricorrenti, il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contenuto nella norma denunciata, comporta che quest’ultima è applicabile anche alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alla Provincia autonoma di Trento;

che, sempre ad avviso delle ricorrenti − le cui censure sono sostanzialmente identiche − la disposizione impugnata, dettando una norma puntuale di coordinamento finanziario applicabile anche ad esse, víola anzitutto l’art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e, in particolare, i commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo, di tale articolo 79, i quali stabiliscono che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento, nonché gli enti locali trentini e gli enti pubblici collegati alla Provincia e a detti enti locali, sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni e gli altri enti nel restante territorio nazionale;

che, in via subordinata, le ricorrenti denunciano che il comma 5 dell’art. 5 del decreto- legge n. 78 del 2010, ponendo un limite ad una voce minuta di spesa e fissando la specifica modalità di contenimento della stessa, víola anche l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuisce allo Stato la sola determinazione dei princípi fondamentali;

che la disposizione impugnata, stabilendo una norma di dettaglio autoapplicativa in materie di competenza della Regione autonoma o della Provincia autonoma – sono citate le materie di competenza regionale «autonomia organizzativa e finanziaria» (artt. 4, numero 1, dello statuto speciale e l’«intero Titolo VI» dello stesso statuto) e «ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio» (art. 4, numero 3 e numero 8 dello statuto speciale) e la materia di competenza provinciale «autonomia organizzativa e finanziaria» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale e l’«intero Titolo VI» dello stesso statuto), ivi compresa la finanza locale (art. 80 dello statuto speciale e art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»), nonché le materie del «coordinamento della finanza pubblica» (artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») e dell’«organizzazione regionale e degli enti collegati» (artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001) −, violerebbe, infine, anche l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che con distinti atti, di analogo contenuto, si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che, in via preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività dei due ricorsi, in quanto essi sono stati proposti avverso una disposizione del decreto- legge n. 78 del 2010 che non è stata modificata in sede di conversione e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente – nei termini dell’art. 127, secondo comma, Cost. – senza attendere la conversione in legge;

che la parte resistente sottolinea, poi, che il decreto- legge n. 78 del 2010 è stato adottato dal Governo nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria all’Italia e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari;

che, quanto al merito delle censure, l’Avvocatura generale dello Stato osserva anzitutto, in via generale, che l’art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – il quale, secondo le ricorrenti, individua nell’accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze l’unico strumento idoneo ad assicurare il concorso della Regione e della Provincia autonoma agli obiettivi di finanza pubblica – fa riferimento alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e non a quelle legislative, alle quali ultime si riferisce, invece, il secondo periodo del comma 4 dello stesso art. 79, secondo cui «La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

che, comunque, sempre ad avviso della difesa erariale, l’eccezionale necessità ed urgenza di far fronte ad una gravissima crisi economica consente di derogare «anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10)»;

che, con riguardo all’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto- legge n. 78 del 2010, la difesa dello Stato assume che detto comma non riguarda, in realtà, le strutture amministrative, ma solo quelle politiche e di governo, in quanto prevede una particolare ipotesi di incompatibilità per i titolari di cariche elettive, e, pertanto, può essere considerato un principio fondamentale della materia elettorale e ricondotto alla competenza legislativa statale di cui all’art. 122, primo comma, Cost.;

che, comunque, la disposizione impugnata esprimerebbe anche un principio di coordinamento della finanza pubblica avente il suo fondamento nei princípi di «solidarietà, unitarietà e responsabilità, sanciti dalla prima parte della Costituzione» e, come tale, sarebbe autorizzata ad incidere sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione;

che, in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, unica per entrambi i ricorsi (oltre che per i ricorsi iscritti ai nn. 99, 102, 106 e 107 del 2010), nella quale ribadisce la richiesta di dichiarare la questione promossa inammissibile o infondata;

che, in particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ribadisce la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dell’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto- legge n. 78 del 2010;

che, sempre in prossimità della medesima udienza pubblica, anche la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha depositato una memoria nella quale contesta la tesi della difesa del Presidente del Consiglio secondo cui la disposizione oggetto di censura stabilisce una particolare incompatibilità per i titolari degli organi elettivi ed è riconducibile alla competenza legislativa statale di cui all’art. 122, primo comma, Cost.;

che, infatti, ad avviso della difesa regionale, la disposizione denunciata non ha nulla a che fare con le incompatibilità dei titolari di cariche elettive, che vengono semplicemente tenute «ferme», né con la materia elettorale, e non si rivolge ai titolari degli organi elettivi, ma alle amministrazioni che conferiscono loro degli incarichi, limitando la possibilità di compensarli;

che emergerebbe chiaramente, perciò, la finalità della norma impugnata di contenere i costi – finalità perseguita, tuttavia, illegittimamente – con conseguente ripercussione sull’autonomia organizzativa della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio;

che con istanze depositate, rispettivamente, in data 20 maggio 2011 e in data 18 maggio 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento, dato conto dei contatti in corso con la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di una composizione consensuale delle controversie, hanno chiesto di rinviare a nuovo ruolo la discussione dei ricorsi;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha aderito a dette istanze a mezzo di due fax pervenuti, rispettivamente, in data 23 maggio 2011 e in data 19 maggio 2011;

che, con decreto del 26 maggio 2011, il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della questione oggetto dei presenti giudizi (oltre che delle questioni promosse con i ricorsi iscritti ai nn. 96, 99, 102, 106 e 107 del 2010), fissandone la trattazione, con decreto del 21 giugno 2011, nell’udienza pubblica del 23 novembre 2011;

che, in prossimità di tale udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale afferma che la disposizione denunciata attiene alla materia «ordinamento civile»;

che, con decreto del 10 novembre 2011, il Presidente della Corte costituzionale ha disposto l’anticipazione della discussione dei presenti giudizi all’udienza pubblica del 22 novembre 2011;

che, in data 9 novembre 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, considerato che la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige − legge finanziaria), ha introdotto nell’art. 2, comma 7, ai sensi dell’art. 79 dello statuto speciale, misure idonee a realizzare finalità di contenimento della spesa, «precisando che tali misure tengono luogo, per la Regione, delle specifiche misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto- legge n. 78 del 2010», ha rinunciato parzialmente al ricorso in relazione all’impugnazione, tra gli altri articoli e per quanto qui interessa, dell’art. 5, comma 5, del decreto- legge n. 78 del 2010;

che, sempre in data 9 novembre 2011, anche la Provincia autonoma di Trento, considerato che la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011) ha introdotto misure idonee a realizzare finalità di contenimento della spesa, precisando che tali misure «tengono luogo, per la Provincia e gli enti e gli organismi indicati nell’art. 1, comma 1, delle specifiche misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto- legge n. 78 del 2010», tra cui, in particolare, quelle previste dall’art. 5, ha rinunciato anch’essa all’impugnazione del comma 5 di tale articolo;

che con distinti atti, depositati il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare dette rinunce.

Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ricorso n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 105 del 2010), hanno promosso questioni principali di legittimità di numerose disposizioni del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che, riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto- legge n. 78 del 2010, viene qui esaminata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il comma 5 dell’art. 5 di detto decreto, a norma del quale: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta»;

che secondo la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento, tale disposizione, dettando una norma puntuale di coordinamento finanziario applicabile ad esse, oltre che agli enti locali trentini e gli enti pubblici collegati alla Provincia e a detti enti locali, víola anzitutto l’art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e, in particolare i commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo, di tale articolo, i quali stabiliscono che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti sopra menzionati sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni e gli altri enti nel restante territorio nazionale;

che, in via subordinata, le ricorrenti denunciano che il comma 5 dell’art. 5 del decreto- legge n. 78 del 2010, ponendo un limite ad una voce minuta di spesa e fissando la specifica modalità di contenimento di essa, víola anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuisce allo Stato la determinazione soltanto dei princípi fondamentali;

che la disposizione impugnata, stabilendo una norma di dettaglio autoapplicativa in materie di competenza regionale o provinciale, violerebbe infine l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che in considerazione dell’identità della norma impugnata e delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato atti di rinuncia parziale ai ricorsi in relazione all’impugnazione dell’art. 5, comma 5, del decreto- legge n. 78 del 2010;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare dette rinunce;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto- legge n. 78 del 2010;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso, in riferimento all’art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010 indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso, in riferimento all’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, terzo comma, Cost., e all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010 indicato in epigrafe.