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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 9 (Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))

(1) Con riferimento al gettito IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando agli enti una percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente.

(2) La somma da attribuire a titolo di acconto e' pari ad una quota dei versamenti complessivamente eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 e F24 EP ed imputati al capitolo 1023 del bilancio dello Stato, determinata in base al rapporto tra l'ammontare calcolato ai sensi dell'art. 6 e l'importo complessivo dei versamenti affluiti al citato capitolo 1023 del bilancio dello Stato nell'esercizio precedente. La percentuale di cui al comma 1, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente.

(3) Entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento delle Finanze ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il gettito IRPEF versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

(4) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato corrisponde alle Province autonome di Trento e di Bolzano la differenza tra l'ammontare dell'acconto calcolato ai sensi dell'art. 6 ed il gettito IRPEF versato dalla struttura di gestione ai sensi del comma 1 e comunicato ai sensi del comma 3 del presente articolo.