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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 6 (Modalità di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di tributi)

(1) Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa' (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle imposte sostitutive sui redditi di capitale ed all'imposta sulle assicurazioni, e li comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.)

(2) Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto da attribuire nell'esercizio successivo ai sensi degli articoli seguenti, nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

(3) Con riferimento ai tributi elencati al comma 1, sulla base del gettito spettante ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli successivi, il Dipartimento delle Finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito degli enti e ne comunica l'ammontare agli enti medesimi, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alla struttura di gestione.

(4) Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(5) Il conguaglio a credito viene erogato ai suddetti enti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.