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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 15 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui tabacchi)

(1) L'attribuzione del gettito dell'accisa sui tabacchi, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.)

(2) L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla struttura di gestione il gettito dell'accisa complessivamente spettante alle Province medesime, in relazione ai tabacchi venduti nei rispettivi territori nell'anno precedente.

(3) Per ciascun anno, la struttura di gestione corrisponde direttamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con i codici tributo 2823 e 2829, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) La percentuale di acconto di cui al comma precedente, troncata al secondo decimale, e' determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'anno precedente con i codici tributo 2823 e 2829, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5) Con riferimento a ciascun anno, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome di Trento e di Bolzano viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati da eseguire per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.