(1) L'attribuzione del saldo del gettito delle accise diverse da quelle di cui agli articoli 13 e 15, nonche' dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto e delle entrate connesse alle accise, spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.
(2) L'Agenzia delle dogane comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, il gettito complessivamente spettante a detti enti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti e distinto per capitolo e articolo di imputazione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
(3) Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme gia' versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.
(4) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti
delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.
(5) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.