In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

I. TITOLO
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)   2) delibera sentenza

(1)  Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527. 3) 

(2)  La  concessione riguarda l'insieme dei servizi, affidati ad imprese di trasporto, da svolgersi secondo le modalità previste nell'orario provinciale di cui all'articolo 4, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite con legge o determinate con deliberazione della Giunta provinciale. 4)

(3)  5) 

(4)  6) 

(5)  Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo articolo 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto. 7) 

(6)  8) 

(7)   9)

massimeDelibera N. 4340 del 16.09.1996 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi su spese di investimento di cui alla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche (integrati con delibera n. 5293 del 4.11.1996 e delibera n. 2583 del 15.6.1998)
2)
Vedi l'art. 60 della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
3)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
4)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
5)
L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, ed infine abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
6)
L'art. 1, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
7)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
8)
L'art. 1, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
9)
L'art. 1, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 2  10)

10)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 3 (Programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone)   11)

(1)  12)

(2)  13)

(3)  14)

(4)  15)

(5)  16) 17)

(6)  La  Giunta provinciale può autorizzare, ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma 3 dell'articolo 17, l'acquisto di cespiti che non usufruiscano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della presente legge. Le quote di ammortamento sono riconosciute sul valore dei cespiti al netto di eventuali altri contributi sugli investimenti. 18) 

11)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 23.
12)
L'art. 3, comma 1, è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
13)
L'art. 3, comma 2, è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
14)
L'art. 3, comma 3, è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
15)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
16)
L'art. 3 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e dall'art. 2 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
17)
L'art. 3, comma 5, è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
18)
L'art. 3, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.  Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 3/bis  19) 

19)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13. Infine l'intero art. 3/bis è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 3/ter (Agenzia provinciale per la mobilità)   20) 21)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della Provincia, la costituzione di un'agenzia provinciale per la mobilità.

(2)  L'agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della Provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all'attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell'agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature.

(4)  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.22) 

20)
Vedi l'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
22)
L'art. 3/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 4   23)

23)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 4/bis   24) 

24)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15, rispettivamente dall'art. 21, comma 12, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

TITOLO II
Esercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale

Art. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione provinciale e imprese di trasporto)     25) delibera sentenza

(1)  L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge assume i seguenti obblighi:

  • a)  effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell'orario provinciale dei servizi. Qualora non disponga delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale; 26)
  • b)  applicare le tariffe di viaggio regolarmente approvate o autorizzate;
  • c)  definire i rapporti con gli altri concessionari interessati a servizi su percorsi comuni: su di essi non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
  • d)  utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite all'atto della loro concessione,
  • e)  rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i risultati economici della gestione dei servizi di competenza provinciale;
  • f)  adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all'esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali, in modo da garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
  • g)  fornire, con le modalità stabilite dall'ufficio provinciale competente, le seguenti informazioni relative:
    • 1)  alla situazione e all'evoluzione degli organici aziendali e del costo del lavoro sulla base della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta presentata agli uffici fiscali e dei certificati individuali presentati agli uffici previdenziali;
    • 2)  alla situazione e alle variazioni del patrimonio aziendale relativamente all'acquisto e all'alienazione dei cespiti ammortizzabili;
    • 3)  ai programmi di esercizio e alle variazioni anche parziali nello svolgimento dei servizi rispetto all'orario provinciale;
    • 4)  ai passeggeri trasportati a tariffa preferenziale e speciale e agli altri dati relativi alla gestione del sistema tariffario provinciale;
    • 5)  ai passeggeri trasportati a tariffa ordinaria e ai relativi introiti;
  • h)  rilasciare tessere di libera circolazione solo se preventivamente autorizzate dall'Assessore provinciale competente;
  • i)  effettuare il trasporto gratuito degli organi incaricati della vigilanza muniti di tessera di libera circolazione rilasciata dall'Assessore provinciale;
  • l)  munire il personale a contatto con il pubblico di apposito contrassegno distintivo di identificazione le cui caratteristiche sono determinate con decreto dell'Assessore provinciale;
  • m)  stipulare assicurazione contro incendio e furto dei beni aziendali, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti alle persone e alle cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati alle persone, animali e cose non trasportate. L'Assessore provinciale fissa con suo decreto i massimali di copertura dei rischi;
  • n)  svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all’effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4; 27)
  • o)  comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l’ufficio competente nell'espletamento del proprio compito; 27)
  • p)  rispettare le disposizioni stabilite dall’assessore provinciale competente relative alla colorazione degli autobus e degli autosnodati destinati ai servizi pubblici di linea nonché agli spazi per la pubblicità sugli autobus urbani, suburbani ed extraurbani. 28)

(2)  Alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge, l'Amministrazione provinciale:

  1. autorizza, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali e/o consortili;
  2. stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla presente legge, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione delle singole imprese o di loro consorzi.
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 562 - Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli
25)
Vedi L'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
26)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 38, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
27)
Le lettere n) e o) dell'art. 5, sono state aggiunte dall'art. 23, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
28)
La lettera p) dell'art. 5, comma 1, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 5/bis  29) 

29)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera d), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 6 (Provvedimenti di concessione)   30) delibera sentenza

(1)  Il provvedimento di concessione dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente a singole imprese di trasporto o a loro consorzi, quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa all'esercizio dei servizi;
  2. i servizi di cui è prevista la produzione consentano, per estensione della rete coperta, per dimensione della domanda e per le modalità di esercizio previste, un efficiente utilizzo delle risorse aziendali necessarie alla produzione dei servizi stessi.

(2)  La concessione può essere rilasciata alle imprese di trasporto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano titolari di concessione o di autorizzazione che, pur non presentando le condizioni previste alla lettera b) del comma precedente, aderiscano ad un consorzio di imprese riconosciuto ai sensi dell'articolo 11.

(3)  Il provvedimento di concessione deve contenere:

  1. le generalità del concessionario e il suo domicilio, che deve essere eletto in un comune della provincia o, quando trattasi di azienda speciale, del presidente della commissione amministratrice e del direttore della stessa;
  2. la durata della concessione;
  3. l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'articolo 4. 31)

(4)  Le concessioni hanno la durata massima di nove anni, fatte salve le limitazioni derivanti dalle condizioni previste al secondo comma del presente articolo e che devono essere riportate nel provvedimento di concessione.

(5)  Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino alla data di assegnazione della nuova concessione.

(6)  I concessionari devono obbligarsi per iscritto ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni sono definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.32) 

massimeDelibera N. 3564 del 13.10.2003 - Schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone - Standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di personae e relative sanzioni - Approvazione
30)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
31)
La lettera c) dell'art. 6, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 23, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
32)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 32 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6/bis 33)

33)
L'art. 6/bis è stato aggiunto dall'art. 23, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 7 (Decadenza, rinuncia e revoca della concessione) 34)

(1)  Con decreto dell'Assessore provinciale competente è pronunciata la decadenza della concessione quando il titolare perde i requisiti previsti all'articolo 6.

(2)  La decadenza può essere pronunciata quando il titolare della concessione:

  1. sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
  2. non dia corso ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente;
  3. non ottemperi agli obblighi che derivano dall'applicazione della presente legge.

(3)  Nei casi previsti dal comma precedente la decadenza può essere pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza effetto nel termine prescritto.

(4)  La rinuncia alla concessione può essere accettata con decreto dell'Assessore provinciale su richiesta motivata del concessionario. Nel provvedimento di revoca vanno stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

(5)  È fatta salva la facoltà di revocare la concessione da parte dell'Assessore provinciale nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse.

(6)  Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi dell'articolo 17 e le vetturechilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente.35) 

(7)  Il mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, o la decadenza della concessione non comportano diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario eventualmente subentrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile del precedente concessionario.

(8)  Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante.36) 

34)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
35)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
36)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 8  37)

37)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO III
Provvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto

Art. 9  38) 

38)
L'art. 9 è stato prima sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 10  39)

39)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15  e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 11 (Consorzi tra imprese di trasporto) 40)

(1)  Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:

  1. rappresentino almeno il 12% dei passeggeri-km trasportati a tariffa preferenziale o speciale;
  2. prevedano nel proprio statuto criteri di ripartizione dei contributi ordinari, di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dei contributi integrativi, con l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività dei servizi svolti dalle imprese consorziate, nonché l'impegno dei soci ad assicurare una mobilità interna al consorzio di mezzi e di persone, sufficiente a garantire le condizioni previste alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6. 41)

(2)  Il consorzio che abbia ottenuto il riconoscimento previsto ai sensi del presente articolo è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni apportate allo statuto, nonché annualmente all'ufficio provinciale competente la ripartizione tra i soci dei contributi provinciali assegnati al consorzio.

40)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
41)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

Art. 12   42)

42)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO IV
Tariffe di trasporto e interventi finanziari

Art. 13        43)  delibera sentenza

massimeDelibera N. 1242 del 19.07.2010 - Nuovi criteri per la concessione di contributi per servizi di trasporto d’interesse turistico (Articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 2.12.1985, n. 16)
43)
L'art. 13 è stato prima sostituito dall'art. 23, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 14 (Contributi ordinari di esercizio) 44)

(1)  A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto.

(2)  Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.

(3)  L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali.

(4)  La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'articolo 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.45) 

44)
Vedi l'art. 60 della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
45)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, dall'art. 30 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 15  46) 

46)
L'art. 15 è prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1988, n. 39, successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, dall'art. 8 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 43 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 31 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, poi sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, ed infine abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23. novembre 2015, n. 15.

Art. 15/bis  47)

47)
L'art. 15/bis è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 16 (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio) 48)   delibera sentenza

(1)  I contributi di cui agli articoli 14 e 17 possono essere erogati, in rate mensili, nel corso dell'esercizio, nella misura del 90 per cento dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6.49) 

(2)  Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali. 50) 51)

massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 903 - Limitazione chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea
massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
48)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
49)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
50)
L'art. 16, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 10, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
51)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 23, comma 10, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva aggiunto il comma 2 all'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 17 (Contributi ordinari di esercizio integrativi) 52)       delibera sentenza

(1)  Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'articolo 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da 2 a 4.

(2)  I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.

(2/bis)  Il comma 2 va interpretato nel senso che le imposte sul reddito e sul patrimonio ivi nominate non comprendono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si somma quindi ai costi di cui al comma 3. 53)

(3)  Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiore all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.

(3/bis)  Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall’impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico. 54)

(4)  Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

  1. ricavi relativi ai prodotti del traffico;
  2. ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;
  3. ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;
  4. ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;
  5. sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti.

(5)  Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.

(6)  La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva dell'esercizio successivo a quello di competenza.

(7)  Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma 1, lettera g) dell'articolo 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.

(8)  Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'articolo 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente.

(9)  I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP.55) 56) 

massimeDelibera 26 settembre 2017, n. 1033 - Approvazione costo standard per l'anno 2018 relativo ai servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani
massimeDelibera 19 settembre 2017, n. 1005 - Rideterminazione del costo standard per gli anni 2016 e 2017 relativi ai servizi ferroviari di competenza provinciale eseguiti dall'impresa SAD trasporto locale S.p.A
massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 903 - Limitazione chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea
massimeDelibera 27 settembre 2016, n. 1036 - Approvazione costo standard per l'anno 2017 relativo ai servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani
52)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
53)
L'art. 17, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
54)
L'art. 17, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 11, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
55)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 9 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
56)
L'art. 17, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e così sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 18 57) 

57)
Omissis.

TITOLO V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Art. 19 58) 

58)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 19/bis   59)

59)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 19/ter  60)

60)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 23, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 20  61)

61)
L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23. novembre 2015, n. 15.

TITOLO VI
Coordinamento con altre disposizioni di legge

Art. 21 62)

62)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 22 63) 

63)
Modifica l'art. 23 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 23-24 57) 

57)
Omissis.

Art. 25 64)

64)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera d), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionEsercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale
ActionActionProvvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto
ActionActionTariffe di trasporto e interventi finanziari
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionCoordinamento con altre disposizioni di legge
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico