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In vigore al: 31/10/2020

Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Commisurazione dell'indennità di esproprio al valore venale dell'area come terreno agricolo o terreno edificabile

Ordinanza (19 marzo) 20 marzo 1985, n. 82; Pres. Roehrssen – Rel. La Pergola
 
Ritenuto che: 1.1 la Corte d'Appello di Trento, con le nove ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e terzo, della L.P. 20 agosto 1972 n. 15, della Provincia di Bolzano, e successive modificazioni (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
1.2 il giudice remittente, premesso che nei giudizi a quibus, tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma censurata, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene ablato, così offendendo sia la previsione costituzionale del «serio ristoro» ( art. 42 Cost.), che lo stesso principio di eguaglianza ( art. 3 Cost.), in relazione alla disparità di trattamento conseguente a valori indennitari che possono essere i più vari e i meno logici;
2.1 all'infuori dell'ordinanza n. 406 dl 1984, il giudice a quo, solleva, in via subordinata all'accoglimento della principale, una seconda questione di legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;
2.2 la Corte remittente rileva che, se il valore urbanistico dei beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione della indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta che residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata; con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
3. in nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 231 del 1984, ha dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria - dell'art. 12, primo comma, della L.P. n. 15 del 1972, della Provincia di Bolzano, e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la questione sollevata - allora, come nelle ordinanze in esame - dalla stessa Corte d'Appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma dell'art. 12;
b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo si sarebbero verificate solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione;
che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in quanto il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata sentenza n. 231 del 1984.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della L.P. 20 agosto 1972 n. 15, della Provincia di Bolzano, («Legge di riforma dell'edilizia abitativa») e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della L.P. 20 agosto 1972 n. 15, della Provincia di Bolzano, sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 379, 422, 494, 549, 565, 576, 851 e 871 del 1984.
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