(1) Nel numero 6) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “superiore al 40 per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, se si tratta di volume interrato” sono sostituite dalle parole: “superiore al 20 per cento,”.