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g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 9 (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici)

(1) Nel rispetto delle identità culturali dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale approva per le scuole dei tre gruppi linguistici le rispettive indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici. Tali indicazioni definiscono:

  1. gli obiettivi generali del processo formativo e il profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi liceali e degli istituti tecnici, come pure le conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti alla fine del primo biennio e del quinto anno;
  2. l’orario delle lezioni, compreso il monte ore delle singole discipline ed attività didattiche per gli insegnamenti obbligatori e l’eventuale quota facoltativa opzionale;
  3. la quota di autonomia dei curricoli attribuita all’istituzione scolastica e i criteri per l’utilizzo della stessa nonché i criteri per l’adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue e dell’ambito scientifico- tecnologico;
  4. i criteri per l’utilizzo della quota di flessibilità per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;
  5. i criteri relativi ai corsi per adulti di cui all’articolo 6, comma 1.

(2) Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero competente per le finalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

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