Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.
(1) Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non deve comportare limitazioni dei diritti di terzi.
(2) Per le opere abusivamente realizzate, la concessione edilizia in sanatoria con la destinazione d'uso "abitazione" può essere rilasciata solamente quando i locali abbiano almeno le caratteristiche richieste dal regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, per gli interventi di risanamento di abitazioni.