(1) Nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici privati, soggetti ai vincoli in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali, va acquisito da parte dell'autorità di tutela competente il parere non vincolante del centro di consulenza e documentazione di cui all'articolo 3.
(2) Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al comma 1, per i quali le autorità competenti alla tutela non rilasciano il nulla osta, la conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che vanno approvate dalle stesse autorità previo parere del centro di consulenza e documentazione di cui all´articolo 3.