(1) La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria e l’Istituto provinciale per l’edilizia sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo svolgimento della loro attività entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le opere ivi previste sono eseguite in base alle prescrizioni dettate dal regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
(2) Sono esclusi dal piano di intervento gli edifici che all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 risultano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. 3)