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In vigore al: 04/10/2016

e) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 141)
Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica

1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 1997, n. 51.

Art. 1 2)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 2 (Società elettrica altoatesina per azioni)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata "SEL S.p.A." (Società elettrica altoatesina p.A.).

(1/bis)  La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo. 3)

(1/ter)  In caso di piccoli e medi impianti per la produzione di energia idroelettrica, la cessione di azioni o quote di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Provincia, ad altri soci può avvenire al prezzo delle spese complessive di investimenti (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT, a condizione che gli stessi siano Enti locali. 4)

(2)5)

(3)5)

(4)5)

3)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
4)
L'art. 2, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
5)
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 2/bis6)

6)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 18 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, ed infine abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera h), della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.

Art. 3 7)

7)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3/bis 8)

8)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e poi abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 49)

9)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 510)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

10)
Abrogato dall'art. 58 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.