(1) È abrogata la legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, modificata dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, dall'articolo 7 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36, e dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21.
(2) È abrogato l'articolo 18 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.
(3) Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2.
(4) È abrogata la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.