(1) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di prova. Motivando la propria decisione, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può discostarsi dal parere del comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
(2) In caso di gravi lacune di carattere metodologico-didattico e relazionale, segnalate dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, la ripetizione del periodo di formazione e prova può essere preclusa con provvedimento motivato dell’intendente scolastica o dell’intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente.
(3) Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e di prova nonché all’obbligo di formazione e alle ulteriori modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite dalla Giunta provinciale. 54)