(1) Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.
(2) Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto apartecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.
(3) Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(4) Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.
(5) I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale. 53)