(1) Con il fine di realizzare la più ampia partecipazione all'attuazione dell'ordinamento scolastico provinciale, è istituito il Consiglio scolastico provinciale quale organo consultivo della Provincia nei settori della scuola materna e dell'istruzione elementare e secondaria.
(2) Ai fini della presente legge si intendono per scuola le istituzioni scolastiche di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria.