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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 151)
Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie e modifiche delle leggi provinciali riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 5 al B.U. 27 giugno 1995, n. 30.

CAPO I
Sanatoria di violazioni edilizie

Art. 1 (Definizione delle violazioni edilizie)  delibera sentenza

(1) Le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificata dalle leggi provinciali 23 dicembre 1987, n. 35 e 16 novembre 1988, n. 47, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto, nelle zone edificabili, superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 400 metri cubi nonché alle opere abusive realizzate, sempre entro lo stesso termine, relative a nuove costruzioni non superiori ai 400 metri cubi per la singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Tali limiti sono vincolanti anche per il cambiamento della destinazione d'uso, ad eccezione dei cambiamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 in zone residenziali o in zone produttive.

(2) Non possono essere sanate le opere:

(3) Possono essere considerate compatibili con il verde agricolo, al solo fine della sanatoria:

  • a)  le opere su edifici preesistenti non eccedenti il 30 per cento dell' immobile e comunque non eccedenti i 250 metri cubi;
  • b)  le opere sotterranee a servizio del fabbricato principale fuori terra;
  • c)  il cambiamento della destinazione d' uso di vani esistenti nei limiti di cui alla lettera a).

(4) I termini contenuti nella disposizione di cui al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.P. n. 4/1987 sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione prevista nella tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3.

(6) La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dei contributi di concessione di cui all'articolo 2 e della prima rata dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di cui all'articolo 29 della L.P. n. 4/1987 è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegare la documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentare la perizia giurata e la certificazione nonché il progetto di adeguamento statico, di cui al comma 3, lettera b), rispettivamente al comma 5 dell'articolo 29 della L.P. n. 4/1987.

(7) L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'importo fisso indicato nella tabella A allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate trimestrali di pari importo da effettuarsi a partire dal 120° giorno, sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella A allegata alla presente legge, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato in unica soluzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla L.P. n. 4/1987, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate a titolo di oblazione in forza della normativa statale, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma, sono portate in riduzione dell'importo fisso di cui sopra e, per l'eventuale parte residua, in riduzione della prima rata.

(8) I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo II della L.P. n. 4/1987, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il contributo di concessione ed urbanizzazione.

(9) Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L.P. n. 4/1987, dell'eventuale integrazione di cui al precedente comma 8, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 6, la denuncia in catasto entro il termine di cui all'articolo 42 della L.P. n. 4/1987, modificato dall'articolo 39 della L.P. n. 47/1988, ed il decorso del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del comune, equivale a concessione edilizia in sanatoria, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

(10) Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero o palesamente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 18 della L.P. n. 4/1987 nonché all'articolo 34 della stessa legge, modificato dall'articolo 16 della L.P. n. 35/1987.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000 - Atto amministrativo - diniego di concessione in sanatoria - motivazione ob relationem Impianti radiotelevisivi - occorrono concessione edilizia ed autorizzazione ministeriale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000 - Abuso edilizio - ordinanza di demolizione - diventa inefficace a seguito di domanda di condono - sanatoria - opere realizzate in zona di rispetto autostradale - condizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000 - Abuso edilizio - sanatoria - rapporto fra normativa statale e normativa provinciale

Art. 2 (Contributi di concessione)

(1) Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione del contributo di urbanizzazione nella misura fissata dal comune e del contributo afferente al costo di costruzione fissato nella misura massima prevista dall'articolo 5 della L.P. n. 21/1992, con la conseguente esclusione di esoneri o riduzioni comunque denominati.

(2) Prima di rilasciare la concessione in sanatoria, il comune determina in via definitiva i contributi di concessione.

(3) I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 9 della L.P. n. 4/1987 possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

Art. 3 (Disagio abitativo)

(1) Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito e all'ubicazione delle opere stesse secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1.

(2) Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 dell'articolo 1. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

(3) Il reddito di riferimento di cui al comma 1 è quello dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno 1993 del nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato ai sensi del comma 2 venga trasferito con atto tra vivi a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1. maggiorata degli interessi legali nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

Art. 4 (Riduzioni)

(1) All'oblazione calcolata ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della L.P. n. 4/1987. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la domanda di cui al comma 6 dell'articolo 1 è integrata dal certificato di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della L.P. n. 4/1987, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 28 della L.P. n. 4/1987 è aumentata al 50 per cento.

Art. 5 (Annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale)

(1) Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate, disposte in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 della L.P. n. 4/1987, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel libro fondiario dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.

Art. 6 (Domanda presentata in forza della normativa statale)  delibera sentenza

(1) Le domande di concessione edilizia in sanatoria presentate in forza della normativa statale prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000 - Abuso edilizio - sanatoria - rapporto fra normativa statale e normativa provinciale

CAPO II
Modifiche di leggi provinciali riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità

Art. 7   2)

2)

Integra la L.P. 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8 (Abrogazione di norme)

(1) È abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 2 e modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14

Art. 9 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A
(articolo 1, comma 7)

Importo fisso da versare entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della legge

Tipologia di abuso  Importo dovuto
  lire

Opere edilizie fino a 100 m³    800.000

Opere edilizie fino a 200 m³    2.000.000

Opere edilizie oltre 200 m³    4.000.000

TABELLA B
(articolo 3, comma 1)

Modalità di determinazione dell'oblazione nei
casi di abusivismo determinato da situazioni di
estremo disagio abitativo

a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente)

Limiti di reddito fino a:  Percentuale di riduzione

1) lire 15.000.000    50%

2) lire 25.000.000    30%

3) lire 30.000.000    25%

b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente)

Limiti di reddito fino a:  Percentuale di riduzione

1) lire 24.000.000    50%

2) lire 40.000.000    30%

3) lire 48.000.000    25%

  • c)  Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'
    immobile (da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub
    a) e b):
    1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Zona  Valori di calcolo

1.1) Zona agricola    0.85

1.2) Zona edificata periferica    1

1.3) Zona edificata compresa fra quella periferica ed il
centro storico    1,20

1.4) Zona di particolare pregio sorta nella zona edificata
o nella zona agricola    1,20

1.5) Centro storico    1,30

  • 2)  Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:

Zona  Valori di calcolo

2.1) Zona agricola    0,85

2.2) Centro edificato    1

2.3) Centro storico    1,10

3) Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.