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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 91)
Istituzione del Servizio di Consulenza Scolastica

1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1994, n. 51.

Art. 1 (Finalità del Servizio)

(1) Per l'assolvimento dei compiti di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole materne, elementari e secondarie, presso la Sovrintendenza e le Intendenze scolastiche è istituito il Servizio di consulenza scolastica.

Art. 2 (Compiti e ambiti di intervento)

(1) Il Servizio offre consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di:

  • a)  prevenzione dei disturbi di carattere psicosociale;
  • b)  individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà parziali di rendimento e dei disturbi caratteriali, nonché programmazione dei relativi interventi, sempreché gli stessi siano attuabili nel quadro delle possibilità presenti all' interno della scuola;
  • c)  programmazione ed elaborazione di progetti didattico-pedagogici, nonché elaborazione e revisione di piani educativi e di studio individualizzati;
  • d)  problematiche riguardanti le dinamiche di classe e quelle afferenti a singoli alunni.

(2) Il Servizio collabora sia con i servizi di consulenza interni alle scuole che con i servizi extrascolastici e in particolare con quelli delle unità sanitarie locali, con gli uffici per l'orientamento scolastico e professionale, con gli assistenti sociali e i consultori familiari nonché con eventuali altri servizi analoghi operanti sul territorio.

(3) Il Servizio offre altresì la collaborazione a eventuali gruppi di lavoro costituiti presso singole scuole e alla programmazione di corsi interni di aggiornamento dei docenti nelle scuole.

Art. 3 (Sede di servizio)

(1) I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.

(2) Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi i consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.

(3) Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.

(4) Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell’ambito del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all’organico esistente, un ispettore/un’ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all’amministrazione provinciale, qualora possieda un’esperienza professionale di almeno cinque anni nella direzione del rispettivo servizio.2)

2)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 4 (Orario di servizio)

(1) L'orario di servizio settimanale del personale coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente di ripartire a sua discrezione il monte ore fra i giorni della settimana.

Art. 5 (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

(1) Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private. 3)

3)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 6   4)

4)
Modifica gli articoli 2 e 10 della L.P. 30 giugno 1987, n. 13.

Art. 7   5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)
Omissis.
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